Vai al contenuto
laira laura

Spese ascensore - pur trattandosi di innovazione?

Partecipa al forum, invia un quesito

Il condomino A ed il condomino B hanno partecipato alla spesa per l'istallazione dell'ascensore (dotata di chiavi ad esclusione) e da sempre pagato le quote condominiali separatamente (pur essendo gli appartamenti uniti da un passaggio interno ed essendo madre e figlio due separati condomini). Improvvisamente il condomino A vuole distaccarsi dall'ascensore adducendo al fatto che non ne usufruisce (ma di fatto potrebbe farlo tranquillamente pur non pagando le quote).

E' legittimo invocare il 1118 cc. pur trattandosi di innovazione?

Il condomino A ed il condomino B hanno partecipato alla spesa per l'istallazione dell'ascensore (dotata di chiavi ad esclusione) e da sempre pagato le quote condominiali separatamente (pur essendo gli appartamenti uniti da un passaggio interno ed essendo madre e figlio due separati condomini). Improvvisamente il condomino A vuole distaccarsi dall'ascensore adducendo al fatto che non ne usufruisce (ma di fatto potrebbe farlo tranquillamente pur non pagando le quote).

E' legittimo invocare il 1118 cc. pur trattandosi di innovazione?

Non può più staccarsi, proprio in virtù dell'art. 1118 cc;

 

cc Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

...

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Non può più staccarsi, proprio in virtù dell'art. 1118 cc;

 

cc Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

...

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Anch'io mi sono sempre appellata a questo articolo e fino ad oggi l'argomento sembrava chiuso, ma con il cambio d amministratore il condomino in questione è tornato alla carica... e l'amministratore nuovo asserisce che è possibile distaccarsi perché trattasi di bene suscettibile di utilizzo separato (e di ascensore istallato successivamente alla costruzione del fabbricato).

Se l’amministratore è nuovo direi che non avete fatto una scelta oculata. Ha ragione Tullio. Se si è partecipato alla spesa non si può rinunciare. L’unico impianto per il quale il codice prevede una rinuncia, sebbene condizionata, è quello di riscaldamento.

Anch'io mi sono sempre appellata a questo articolo e fino ad oggi l'argomento sembrava chiuso, ma con il cambio d amministratore il condomino in questione è tornato alla carica... e l'amministratore nuovo asserisce che è possibile distaccarsi perché trattasi di bene suscettibile di utilizzo separato (e di ascensore istallato successivamente alla costruzione del fabbricato).
Certo è un impianto suscettibile di utilizzo separato e poteva all'atto della delibera avvalersi del 1° comma dell'art. 1121 cc, non l'ha fatto, ha partecipato alla spesa, ed ora non può più rinunciare al bene in comune, fatto slavo delibera unanime tra i comunisti (proprietari del bene);

 

cc Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Partecipa al forum, invia un quesito

×