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Marciapiedi, manutenzione e riparto spese

Quale regola vige per la manutenzione del marciapiede con pubblico transito? Quale invece per il marciapiede nelle strade private? Il condominio può crearne di nuovi?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Quando e come manutenere il marciapiede

Si è assolutamente abituati a vedere le strade con il marciapiede annesso. Nonostante questa abitudine, spesso non sappiamo a chi spetti l'onere di mantenerlo in ordine, provvedendo alla relativa pulizia, alla sua manutenzione evitando, ad esempio, che si creino buche pericolose per i passanti.

La prima cosa da fare, in questi casi, è verificare, da un lato, di chi sia la proprietà dell'area e dall'altro, individuare il soggetto responsabile. Spesso il responsabile non coincide con chi ne è proprietario. Solo chi ne è responsabile deve provvedere alle relative spese oltreché risarcire eventuali danni da infortunio.

Marciapiede annesso a strada aperta al pubblico transito

Il marciapiede che serve la strada con pubblico transito può essere definito, forse in termine atecnico, come pertinenza, o meglio, come elemento annesso alla strada stessa.

L'annessione non è solo materiale ma anche giuridica.

Di recente è intervenuto il Supremo Collegio affermando che "Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.

Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile" (Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 4129).

I marciapiedi laterali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni, con esclusione di responsabilità del condominio dell'antistante stabile (Trib. Bari, n. 1584/2011).

Marciapiede di strada privata ad uso pubblico

La strada può essere di natura privata ma con destinazione al servizio della collettività dei cittadini. In questo caso, il marciapiede annesso è di proprietà del singolo, ad esempio del condominio. Ci si deve chiedere se il suo uso pubblico sposta la responsabilità dal condominio in capo al Comune.

L'uso pubblico si caratterizza per il fatto che la strada è messa al servizio di un numero indeterminato di soggetti che hanno il diritto al transito.

Il marciapiede per avere tale natura deve essere utilizzato da un numero indeterminato di persone; comporti il collegamento con la strada pubblica (Cass., Sez. Un., n. 1624/ 2010) e sia utilizzato continuamente e da tempo immemorabile (Cons. Stato, 14 febbraio 2012, n. 728).

Visti questi elementi caratterizzanti, si ha -come nel caso analizzato in precedenza- che la responsabilità è del Comune, sia in termini di manutenzione, sia in termini di responsabilità di bene in custodia ex art. 2051 c.c. per i danni che possano derivare dalla non corretta manutenzione del marciapiede (Cass. 3 agosto 2006, n. 16226)

Marciapiede in strade private

Il marciapiede può essere annesso a edifici condominiali che sono accessibili da una strada privata.

Può riguardare un solo stabile o più stabili tra loro connessi dalla strada privata.

In questo secondo caso, salvo che non vi sia una specifica convenzione, quale ad esempio la costituzione di un consorzio per la disciplina della strada e di conseguenza dei marciapiedi, vi costituisce di fatto un supercondominio della strada privata.

Ove il regolamento del supercondominio nulla disponga in merito ai marciapiedi, questi devono essere considerati della collettività degli abitanti di tutti gli stabili che costituiscono il supercondominio.

Infortunio su marciapiede privato aperto al pubblico: chi paga i danni?

Da ciò consegue che la manutenzione, come anche la responsabilità per gli eventuali danni che ne dovessero conseguire, spetta a tutti i condomini del supercondominio in ragione dei millesimi di proprietà ex art. 1123 primo comma c.c. La ragione risiede nel fatto che si tratta di bene in comproprietà dell'intera collettività.

Il regolamento del supercondominio potrebbe prevedere che la strada sia di proprietà di tutti gli abitanti degli stabili facenti parte del medesimo supercondominio mentre i marciapiedi siano di titolarità e gestione dei singoli edifici a cui servono.

In simili fattispecie, è chiaro che tutti gli obblighi relativi al marciapiede siano rispettivamente dell'edificio a cui lo stesso funziona da spazio perimetrale.

Lo stesso risultato si ha nel caso di marciapiede di singolo edificio.

Qui la proprietà e l'obbligo di custodia ricade sempre e solo sul condominio a cui il marciapiede serve, con la conseguente applicazione -anche qui- dell'art. 1123 primo comma c.c.: le spese che concernono il marciapiede si suddividono tra tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà.

Qui vige il principio per cui il marciapiede è bene condominiale ex art. 1117 c.c.

D'altronde è oltremodo nota l'affermazione che l'art. 1117 c.c. indica un elenco di beni condominiali non esaustivo, bensì semplicemente esemplificativo.

Caduta in condominio. Se l'educazione "paga", la maleducazione "costa".

In questi termini è la recente decisione della Corte di Appello di Milano del 10 gennaio 2020 che, in ragione della svolta istruttoria (così per il Regolamento Edilizio Urbano che indicava i marciapiedi di proprietà degli edifici e per il non assolvimento dell'onere probatorio da parte del condominio di aver svolto le obbligazioni di manutenzione), è risultato che il marciapiede fosse del condominio.

Poiché questi non ha provveduto alla pulizia dalla neve e allo spargimento di sale, è stato condannato al risarcimento dei danni subiti da un passante a causa della lastra di ghiaccio esistente sul marciapiede definito condominiale.

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