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Impianto fotovoltaico individuale e uso della cosa comune, il pregiudizio dev'essere concreto

Quando il singolo può installare un proprio impianto fotovoltaico su una parte condominiale? Quando invece gli è vietato?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Com'è noto, la Riforma del condominio ha introdotto apposita norma in tema di installazione di impianto fotovoltaico da parte del singolo condomino, da ricomprendersi nel più ampio genere degli impianti di riproduzione di fonti di energia rinnovabile. Affianco a questi vi sono gli impianti non centralizzati di ricezione di flusso informativo, come la ricezione radiotelevisiva.

Impianto fotovoltaico individuale, il disposto dell'art. 1122bis c.c.

La norma di riferimento è l'art. 1122bis c.c., il cui tenore è il seguente: "Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 , adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative."

Si può affermare che la prima parte di questa norma richiami implicitamente l'art. 1102 c.c., laddove dispone che il singolo condomino possa utilizzare il bene comune senza ledere il pari diritto d'uso spettante agli altri. Nessuna delibera di autorizzazione da parte dell'assemblea è necessaria per questo uso, da qualificarsi legittimo di per sé.

Solo se l'impianto del condomino dovesse comportare modificazione alla cosa comune, occorre l'intervento dell'assise condominiale che può dettare specifiche regole o richiedere determinate garanzie.

Impianto fotovoltaico individuale, il pari diritto d'uso: Trib. Cosenza 22 agosto 2020

Interessante è la decisione del Tribunale di Cosenza del 22 agosto 2020 n. 1450, seppur intervenuta su una fattispecie ante riforma.

Nel caso di specie una condomina ha promosso azione giudiziale nei confronti di altro condomino che aveva posizionato il proprio impianto fotovoltaico sul lato sud del tetto condominiale. La stessa lamenta che la delibera autorizzativa era invalida perché non assunta con le dovute maggioranze, trattandosi di innovazione, e che detto impianto ledeva il pari diritto di uso del bene comune.

Solo in sede di mediazione la stessa attrice ha evidenziato che l'opera della controparte non permetteva il posizionamento di altro fotovoltaico, come avrebbe voluto fare lei. Il procedimento di mediazione era comunque terminato con esito negativo.

Il Tribunale ha analizzato la fattispecie sulla scorta dell'art. 1102 c.c.

Uso del tetto comune ed impianto fotovoltaico. L'art. 1102 c.c.: l'uso individuale delle parti comuni e i suoi limiti.

Seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il pari uso della cosa comune non è da intendersi quale uso identico o contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge al singolo la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, sempreché sia compatibile con i diritti degli altri.

L'indicazione del "pari uso della cosa comune" non può essere utilizzato per legittimare impedimenti non reali all'estrinsecarsi delle potenzialità di godimento del singolo (Cass. 16.12.2019, n. 33154).

La conseguenza è che se non sono specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti al condomino che si oppone, non si può inibire alcunché al riguardo soprattutto all'uso più intenso della cosa comune da parte del singolo: la valutazione della violazione del pari uso deve essere nel concreto ravvisabile nel senso che l'uso privato toglierebbe reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti.

Chi si oppone all'utilizzo del bene comune deve provare il minore uso da parte degli altri o di chi vi ha interesse. Nel caso di specie, in sede giudiziale, la condomina attrice ha svolto indicazioni del tutto generiche affermando una superficiale limitazione dei propri diritti di condomino.

Il Giudice ha ritenuto che l'interesse ad un proprio impianto è stato manifestato solo in mediazione, dopo la delibera di autorizzazione all'impianto dell'altro condomino, pertanto tardivamente.

La Sopraintendenza non può negare il parere favorevole solo perché il colore dei pannelli non è adeguato

Il Tribunale, a conferma di quanto detto, richiama la nuova norma dell'art. 1122bis c.c. laddove richiede l'intervento dell'assemblea se vi è una modifica del bene comune. Nella fattispecie posta al suo vaglio, dall'espletata istruttoria, non si ricava alcuna modificazione del tetto del condominio.

Peraltro nel caso di specie, vi sono state addirittura due delibere di autorizzazione, la prima per un impianto anche parziale per chi vi fosse interessato, la seconda con specifica autorizzazione al condomino con indicazione di un determinato progetto.

La conclusione è quindi in termini di correttezza dell'impianto installato, con conseguente rigetto delle domande formulate dall'attrice.

Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 22 agosto 2020 n. 1450
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