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Esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

Riqualificazione energetica su beni locati a terzi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'agevolazione persegue un obiettivo generalizzato, sia oggettivo sia soggettivo, ed è condizionata solo al puntuale rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, atti a certificare che l'intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico.

La vicenda. La società beta (Immobiliare)impugnava innanzi alla CTP di Roma la cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore IRES, per l'annualità 2007, per effetto del mancato riconoscimento del credito d'imposta derivante dalla detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall'alt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

La CTP di Roma, con sentenza dichiarò inammissibile il ricorso; tale decisione era stata riformata dalla CTR del Lazio (accoglimento dell'appello della società).

Secondo la Commissione regionale, la detrazione spettava "ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti ".

Quindi, alla società contribuente spettava la detrazione in quanto essa aveva dimostrato di avere osservato le disposizioni normative sostanziali e formali sottese al riconoscimento del bonus fiscale.

Riqualificazione energetica del condominio e cessione del credito.

I motivi ricorso. Avverso tale decisione, l'Agenzia dell'entrate he proposto ricorso in cassazione eccependo che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso l'attribuzione di un beneficio che deve essere riferito esclusivamente a coloro che si siano assunti il peso economico della riqualificazione energetica degli immobili, sicché, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d'impresa, essa spetta esclusivamente con riferimento ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Tali non sono - secondo la prospettazione erariale - i beni che le società immobiliari concedono in locazione a terzi, dovendosi ragionevolmente ritenere che i costi di riqualificazione energetica degli edifici locati siano posti a carico, almeno parzialmente, dei conduttori.

L'Agenzia, dunque, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto il diritto della contribuente a fruire della detta agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli immobili oggetto dell'attività d'impresa, consistente nella gestione e locazione dei medesimi cespiti.

Riqualificazione energetica degli immobili. In arrivo un nuovo criterio per le detrazioni

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, la detrazione d'imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un'ampia platea di beneficiari ("soggetti ammessi alla detrazione"), siano essi "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa", o "soggetti titolari di reddito di impresa", incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l'intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all'utilizzatore anziché alla società concedente.

In proposito, invece, l'Agenzia riteneva che, per i redditi d'impresa (inclusi quelli prodotti dalle società), il bonus del 55% spettava solo per gli interventi sui fabbricati strumentali all'attività sociale, mentre dovevano rimanere esclusi dall'agevolazione gli "immobili-merce" (o "beni-merce"), categoria nella quale inserisce anche quelli locati a terzi dalle società di gestione immobiliare.

Una simile chiave di lettura è avallata dalla risoluzione 340/E/2008, ove l'Agenzia aveva affermato che l'attribuzione del beneficio «per un'interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi».

In proposito, secondo gli ermellini, la citata risoluzione, sul piano giuridico, era solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincolava né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice) (Cass. 21/03/2014, n. 6699).

Dunque, la Cassazione ha respinto la tesi dell'agenzia dell'Entrate ed ha formulato il presente principio di diritto:

"Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi".

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

RIFERIMENTI NORMATIVI

legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)

PROBLEMA

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso l'attribuzione di un beneficio che deve essere riferito esclusivamente a coloro che si siano assunti il peso economico della riqualificazione energetica degli immobili; sicché, non poteva essere riconosciuto il diritto della contribuente a fruire della agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli immobili oggetto dell'attività d'impresa, consistente nella gestione e locazione dei medesimi cespiti.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, il bonus fiscale del 55%, è finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un'ampia platea di beneficiari, siano essi "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa", o "soggetti titolari di reddito di impresa", incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l'intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all'utilizzatore anziché alla società concedente

LA MASSIMA

Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

Cass. civ., sez. trib., 23 luglio 2019, n. 19816

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. trib. 23 luglio 2019 n. 19816
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