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Anche in caso di accordo di separazioni tra coniugi scattano le agevolazioni sulla prima casa

Le agevolazioni sulla prima casa possono trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'immobile venga trasferito in virtù di un accordo stipulato in vista della separazione.
Avv. Riccardo Malvestiti Avv. Riccardo Malvestiti 

Con l'ordinanza n. 31603/2018 la Cassazione ha stabilito che le agevolazioni sulla prima casa possono trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'immobile venga trasferito in virtù di un accordo stipulato in vista della separazione.

Nel caso esaminato dalla Cassazione i contribuenti hanno trasferito la nuda proprietà di un immobile al figlio in attuazione di un accordo di separazione.

L'atto di recupero a tassazione delle imposte è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha ritenuto applicabile (anche) al caso di specie il regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge n. 74/87.

Secondo il più recente orientamento della Cassazione, infatti, tutte le sistemazioni patrimoniali necessitate dalla separazione possono beneficiare della citata esenzione d'imposta.

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Il caso esaminato. La vicenda prende le mosse dal trasferimento della nuda proprietà di un immobile, prevista in virtù di un accordo propedeutico alla separazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale operazione rappresentava una liberalità concessa al figlio in occasione della separazione, del tutto scollegata dalla rottura del vincolo tra i coniugi.

Ritenendo non applicabile l'articolo 19 della legge n. 74/87, l'Agenzia notificava apposito atto di recupero delle imposte, successivamente annullato dalla Commissione Tributaria Regionale.

La disciplina dell'articolo 19 della legge n. 74/87. Secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

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L'orientamento della Cassazione. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 31603/2018, nel caso dedotto in giudizio ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge n. 74/87.

Con il provvedimento in commento, in particolare, viene superata definitivamente la distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione: le sistemazioni patrimoniali che trovano occasione nella separazione, e che i coniugi perfezionano in relazione all'istaurazione di un regime di vita separata, possono beneficiare dell'esenzione al pari (ad esempio) degli accordi relativi all'assegnazione dell'abitazione o all'affidamento dei figli.

Testualmente, l'ordinanza in commento, ha precisato che "il ricorso per cassazione non riporta, nei contenuti essenziali, il testo degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede divorzile, e tanto si rendeva viepiù necessario, alla luce del mutamento d'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, maturato in regione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi di cosiddetta "degiurisdizionalizzazione" il quali hanno fortemente valorizzato l'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario […] e contenuto eventuale […]".

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I precedenti. Con riferimento al superamento della distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, la Cassazione segnala le precedenti sentenze n. 2111/2016, n. 16348/2013, n. 5924/2013 e 13340/2016.

Alla luce di tale consolidato orientamento, quindi, possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 19 tutti gli accordi intervenuti in occasione della separazione stipulati al fine di regolamentare il nuovo regime di vita separata.

L'Agenzia delle Entrate abbandona il contenzioso. altre ipotesi di applicazione dell'esenzione. Nello scorso mese di maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alle proprie diramazioni di abbandonare alcune delle liti concernenti l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74/87, con particolare riferimento ai procedimenti riguardanti la decadenza dall'agevolazione prima casa in ipotesi di assegnazione dell'immobile all'ex coniuge, in sede di separazione o divorzio.

La posizione dell'Agenzia è stata comunicata a seguito del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che conferma l'esenzione in caso di trasferimento dell'immobile agevolato all'ex coniuge entro 5 anni dall'acquisto avvenuto in sede di divorzio (anche nel caso in cui il coniuge non provvede all'acquisto di una nuova abitazione). Sull'argomento ricordiamo le sentenze Cass. n. 23225/2015, n.. 5156/2016 e n. 22023/2017

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