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Per la condanna del condomino stalker può essere decisivo il messaggio minatorio messo nella cassetta delle vittime

La Cassazione ha chiarito che non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Secondo l'articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

È importante sottolineare il reato di atti persecutori si distingue da quello di molestie o disturbo alle persone, reato che si realizza nel caso in cui le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.

Al contrario si può parlare del reato di stalking solo qualora le condotte siano idonee a causare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o il cambiamento delle sue abitudini di vita. Il numero di molestie può essere anche ridotto a condizione che siano idonee a procurare un forte turbamento psichico nella vittima.

Tali principi trovano piena applicazione anche qualora lo stalker sia un condomino che ha preso di mira i vicini, fenomeno che si verifica sempre più frequentemente nei caseggiati.

La Cassazione si è occupata del problema in questione nella recente sentenza numero 38766 del 22 settembre 2023.

Per la condanna del condomino stalker può essere decisivo il messaggio minatorio messo nella cassetta delle vittime. Fatto e decisione

Un condomino veniva riconosciuto colpevole dal Tribunale del reato di stalking commesso nei confronti di una coppia di vicini.

Uno degli elementi di prova a carico dell'imputato era un biglietto manoscritto, anonimo e dal tenore minatorio, trovato dalle vittime nella propria cassetta postale ed attribuito all'imputato sulla base di una consulenza grafologica effettuata su incarico del pubblico ministero.

La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale. I giudici di secondo grado avevano considerato rilevante il detto messaggio inserito nella cassetta postale delle vittime, mentre non avevano considerato credibili le deduzioni del consulente difensivo che miravano ad attribuire la paternità del biglietto ad una mano femminile.

Del resto la perizia grafologica redatta dal consulente del pubblico ministero, nell'esaminare due scritti dello stalker, uno dei quali sottoscritto dall'imputato alla presenza del medesimo consulente, spiegava tecnicamente l'apparente differenza sussistente tra le due firme come un tentativo mal riuscito di dissimulazione.

In ogni caso evidenziavano che, in ragione delle condotte subite, i coniugi, vittime del reato, avevano dovuto cambiare abitudini di vita: infatti, il marito, carabiniere, aveva chiesto di essere adibito ad altro incarico, peraltro meno retribuito, per poter trascorrere maggior tempo a casa a tutela della moglie impaurita; la moglie aveva chiesto per analoga ragione il cambio dei turni di lavoro, venendo poi licenziata.

Il condannato in primo e secondo grado ricorreva in cassazione, tentando di difendersi con valutazioni volte solo ad ottenere, nel corso di giudizio, un inammissibile riesame delle valutazioni istruttorie dei giudici di merito. La Cassazione ha però confermato le conclusioni della Corte di Appello.

Quando il nostro vicino è uno stalker: la Cassazione affronta ancora una volta il "problema stalking"

I giudici supremi hanno confermato le condotte ripetute del colpevole (cioè l'abitualità del reato), sottolineando l'inutile tentativo della difesa dello stalker di ottenere una rilettura delle prove, nel senso di escludere alcuni degli episodi ritenuti provati e, di conseguenza, limitare la portata e il significato di quelli residui.

Conclusione: ricorso dichiarato inammissibile, con condanna dello stalker al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Considerazioni conclusive

La fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., è caratterizzata da una serie di condotte le quali rinvengono la ragione dell'antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, anche ai fini della configurazione degli atti persecutori, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati consistenti nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (Cass. pen., Sez. V, 13/06/2016, n. 38306; Cass. pen., Sez. V, 24/09/2015, n. 43085).

Nella decisione in commento la Cassazione ha ricordato che. integrano il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612 bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. V, 19/07/2018, n. 33842).

In particolare si è sottolineato che non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale ed, inoltre, non è richiesta l'indicazione precisa del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si concretizza il compimento degli atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la sola descrizione della sequenza dei comportamenti tenuti e la loro collocazione temporale di massima (Cass. pen., sez. III, 14/03/2019, n. 11450).

Quanto alla prova del cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.

Ne consegue - con specifico riferimento allo stalking condominiale - che ai fini della prova del cambiamento delle abitudini di vita potrà assumere rilievo il fatto che la vittima abbia cercato, in tutti i modi, di evitare di incontrare l'imputato modificando i propri orari di entrata e uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile (App. Milano, sez. I, 9 giugno 2022, n. 4256). Quanto, infine, allo stato di ansia o di paura, esso può essere ricavato dalla particolare natura degli atti subiti oltre che dal . ravissimo contenuto delle minacce qualora siano oggettivamente idonee a creare allarme e preoccupazione in ogni soggetto (Cass. pen., sez. V, 28/12/2017, n. 57704).

Sentenza
Scarica Cass. Pen. 22 settembre 2023 n. 38766
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