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Importanti avvisi dell'Agenzia delle Entrate messi nella cassetta posta sbagliata: il condomino vittima dell'errore deve essere risarcito dalle poste

Gli uffici finanziari notificanti possono procedere con modalità di notificazione semplificata, applicando le norme sul servizio postale ordinario.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Molto spesso il destinatario dell'atto (sia esso esattivo/cartella esattoriale o impositivo, ad esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate) non riesce a ricevere l'atto perché è assente. In tal caso è prevista un'apposita procedura volta a portare a conoscenza del destinatario gli atti a questi indirizzati.

Naturalmente se l'iter procedurale sopra visto non venisse rispettato il contribuente potrebbe sempre lamentare la mancata conoscenza dell'atto.

È possibile però che il destinatario dell'atto non riceva nulla per un errore ascrivibile al servizio postale.

A tale proposito merita di essere segnalata la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un condomino danneggiato dalla incolpevole mancata ricezione di un importante documento tributario e dell'avviso successivo.

Il fatto è descritto nella recente decisione del Tribunale di Frosinone n. 914 del 14 settembre 2023.

Risarcimento dalle poste per importanti avvisi dell'Agenzia delle Entrate nella cassetta posta sbagliata. Fatto e decisione

Un condomino, nonostante la presenza, all'interno dell'androne condominiale, della cassetta postale con il suo nominativo, non riceveva alcune comunicazioni che, invece, erano state erroneamente inserite in un'altra cassetta della posta e rinvenute da altro condomino solo a distanza di alcuni mesi. In particolare lo sfortunato condomino riceveva un avviso di presa in carico, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con il quale gli intimava il pagamento di euro 152.739,09.

Tale atto veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dal condomino che sosteneva l'illegittimità dell'avviso a causa del difetto di notifica sia dell'atto presupposto che dell'avviso di giacenza, mai ricevuti.

Il ricorso veniva respinto e il protagonista di tale vicenda richiedeva la rateizzazione degli importi intimati.

Successivamente altro condomino rinveniva nella cassetta della posta (utilizzata per un appartamento sfitto), regolarmente chiusa a chiave e nell'esclusiva disponibilità dello stesso, numerosa posta dei condomini, tra cui anche le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate mai pervenute allo sfortunato protagonista della vicenda. Quest'ultimo allora si rivolgeva al Tribunale affinché, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale delle poste per il mancato recapito della corrispondenza, riconoscesse il convenuto responsabile per la mancata notifica dell'avviso di accertamento e del successivo avviso di giacenza e, conseguentemente, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il convenuto rilevava che l'attore non era riuscito a provare che sulla cassetta in uso fosse effettivamente indicato il suo nominativo. Il Tribunale però ha dato ragione all'attore.

Come ha notato lo stesso giudice un testimone (altro condomino) ha confermato l'assunto di parte attrice, ossia che il nominativo dell'attore fosse, già all'epoca dei fatti, ben visibile sulla sua cassetta della posta.

In ogni caso il Tribunale ha ricordato che spetta alle poste, in casi di comprovato ritardo o di comprovata omessa consegna della posta (telegramma, raccomandata, posta prioritaria ed in generale missive di qualsivoglia natura), fornire la prova liberatoria costituita dalla concomitanza/ sopravvenienza di un fattore causale a poste non imputabile: tale prova però non è stata fornita.

Secondo il Tribunale il convenuto ha procurato al condomino sia un danno patrimoniale (in quanto è stato privato della possibilità di definire il procedimento davanti all'Agenzia delle Entrate in via agevolata o concordata, magari usufruendo di riduzioni sulle sanzioni inflitte o di ricalcoli delle somme dovute), sia un pregiudizio non patrimoniale (determinato da una condizione di disagio psicologico, legato allo stress emotivo e all'ansia di dover fronteggiare le improvvise richieste di pagamento).

Tenendo conto della componente patrimoniale, sia di quella non patrimoniale, il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento di € 5.000,00 (importo complessivo del danno quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c.).

Considerazioni conclusive

Le Sezioni unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul modo di adempiere l'onere della prova, che grava sull'Agenzia delle entrate al fine di dimostrare il perfezionamento della notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, in caso di mancata consegna del piego al destinatario o a persone abilitate a riceverlo in suo luogo e di successivo deposito dell'atto presso l'ufficio postale; in tal caso si rende necessaria la comunicazione del deposito secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012).

Solo qualora tali formalità siano attuate entro il termine di giacenza, la notifica si perfeziona trascorso il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa.

La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. civ., sez. VI, 11/01/2023 n. 53). Resta salva, comunque, la possibilità per il destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo querela di falso, se, nonostante quanto risultante dalla cad, in concreto, non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

Sentenza
Scarica Trib. Frosinone 14 settembre 2023 n. 914
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