Il fatto. Una condomina impugnava la delibera di approvazione delle tabelle millesimali e del rendiconto approvato sulla base delle dette tabelle.
Il Condominio si opponeva alla domanda eccependo, tra l'altro, la decadenza dell'azione di impugnazione della delibera, proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Il Tribunale di Catania, sentenza n. 1124 del 15 marzo, ha dato ragione al Condominio.
Il ragionamento del giudice. Secondo il giudice siciliano, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che in data 29.06.2012, il Condominio ha inviato una raccomandata, contenente il verbale del 25.06.2012, all'indirizzo di residenza della condomina. Il plico è stato poi restituito al mittente per compiuta giacenza.
Inoltre, il condominio ha prodotto una raccomandata, inviata sempre alla condomina, nella quale la stessa dichiara di avere l'avviso di giacenza, ma che, per problemi relativi all'ufficio postale, non è riuscita a ritirare il relativo plico.
Raccomandata e avviso di giacenza. Da ciò si evince che la condomina ha ricevuto l'avviso di giacenza, ma non ha ritirato il plico presso l'ufficio postale. Pertanto - afferma il tribunale - ai sensi dell'art. 1335 c.c., la comunicazione della delibera si è perfezionata in data 13.07.2012, cioè con la decorrenza del termine di dieci giorni dalla consegna dell'avviso di giacenza.
Avviso valido anche se la condomina si trasferisce nella casa al mare. L'indirizzo dove è stato inviato il plico è quella della residenza della condomina, nonché sua dimora abituale, per come dalla stessa dichiarato nella comunicazione inviata, ove infatti la stessa comunica che usa allontanarsi dalla residenza soltanto durante il periodo estivo.
Continua [...]