Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Convocazione in assemblea e raccomandata non ritirata: l'avviso si perfeziona dopo dieci giorni dall'avviso di giacenza

L'avviso va inviato all'indirizzo di residenza anche se il condomino è in vacanza al mare.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. Una condomina impugnava la delibera di approvazione delle tabelle millesimali e del rendiconto approvato sulla base delle dette tabelle.

Il Condominio si opponeva alla domanda eccependo, tra l'altro, la decadenza dell'azione di impugnazione della delibera, proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Il Tribunale di Catania, sentenza n. 1124 del 15 marzo, ha dato ragione al Condominio.

Il ragionamento del giudice. Secondo il giudice siciliano, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che in data 29.06.2012, il Condominio ha inviato una raccomandata, contenente il verbale del 25.06.2012, all'indirizzo di residenza della condomina. Il plico è stato poi restituito al mittente per compiuta giacenza.

Inoltre, il condominio ha prodotto una raccomandata, inviata sempre alla condomina, nella quale la stessa dichiara di avere l'avviso di giacenza, ma che, per problemi relativi all'ufficio postale, non è riuscita a ritirare il relativo plico.

Raccomandata e avviso di giacenza. Da ciò si evince che la condomina ha ricevuto l'avviso di giacenza, ma non ha ritirato il plico presso l'ufficio postale. Pertanto - afferma il tribunale - ai sensi dell'art. 1335 c.c., la comunicazione della delibera si è perfezionata in data 13.07.2012, cioè con la decorrenza del termine di dieci giorni dalla consegna dell'avviso di giacenza.

Avviso valido anche se la condomina si trasferisce nella casa al mare. L'indirizzo dove è stato inviato il plico è quella della residenza della condomina, nonché sua dimora abituale, per come dalla stessa dichiarato nella comunicazione inviata, ove infatti la stessa comunica che usa allontanarsi dalla residenza soltanto durante il periodo estivo.

Ma in ogni caso - osserva il giudice - "la circostanza che la condomina fosse in possesso dell'avviso di giacenza, è indice del fatto che, anche se d'estate si allontanava dalla sua residenza, vi si recava periodicamente, con la conseguenza che non vi era alcun motivo, da parte dell'amministratore, di inviare la corrispondenza presso altro indirizzo o con l'uso di altro mezzo di comunicazione che non avrebbe garantito la stessa validità giuridica dell'invio del plico mediante racc. a/r.".

Avviso di convocazione dell'assemblea in caso di assenza del condomino.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Catania, 15 marzo 2019, n. 1124
  1. in evidenza

Dello stesso argomento