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AleDestro

Ricevimento in posta della Raccomandata di convocazione e impugnazione assemblea

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Nel Condominio in questione l' amministratore ha inviato la convocazione all' assemblea il giorno 1 marzo, fissando l' assemblea al 21 dello stesso mese (quindi il 20 era fissata la prima convocazione).

Il condomino in questione ha ritirato presso l' ufficio postale (come si vede dal servizio on-line DoveQuando delle Poste Italiane) la Raccomandata il 16 marzo (come da firma da lui apposta sulla cartolina bianca), non si è presentato in assemblea ed ora lamenta di non essere stato convocato tempestivamente.

 

Domanda 1: sapendo che da Art. 66 dacc "L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione", ricevere il 16 per il 20 dello stesso mese rientra nei 5 giorni di tempo oppure bisogna contare il giorno successivo alla data di ricezione?

 

Domanda 2: fa fede la data di ricezione in posta della Raccomandata o la data di immissione in cassetta da parte del postino? E nel secondo caso come bisogna fare per avere il dato oggettivo della data in cui è stato suonato il campanello?

Vale la 2, il condomino è stato avvisato, per cui è meglio che non impugni

Per la conferma della ricezione se PT vedi;

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La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847)

Salve, Ho letto per email la convocazione dell'assemblea solo tre giorni prima del giorno di prima convocazione. ho chiesto un rinvio. non ho avuto risposta. Devo ritenere valida la convocazione?

Salve, Ho letto per email la convocazione dell'assemblea solo tre giorni prima del giorno di prima convocazione. ho chiesto un rinvio. non ho avuto risposta. Devo ritenere valida la convocazione?

potresti non partecipare e fare opposizione alle delibere adottate, tieni conto che se partecipi sani il vizio della convocazione

Salve, Ho letto per email la convocazione dell'assemblea solo tre giorni prima del giorno di prima convocazione. ho chiesto un rinvio. non ho avuto risposta. Devo ritenere valida la convocazione?
Non è il giorno della lettura della convocazione che vale, ma il giorno del ricevimento.

Mi spiego meglio, se tu hai ricevuto la convocazione regolarmente e prima dei 5 giorni minimi e la lasci chiusa e/o non la leggi, quella è valida, perchè vale il giorno della ricezione tracciabile tramite raccomandata, Pec, Fax o consegna a mano, se invece hai ricevuto la convocazione tramite e.mail quella è invalida da ben principio però se ti presenti sani il vizio.

Salve, Ho letto per email la convocazione dell'assemblea solo tre giorni prima del giorno di prima convocazione. ho chiesto un rinvio. non ho avuto risposta. Devo ritenere valida la convocazione?

La convocazione all' assemblea non può essere inviata regolarmente tramite e-mail

 

ARTICOLO 66 comma 3

 

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione

 

- - - Aggiornato - - -

ARTICOLO 66 comma 3-
Delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, è sempre bene precisare la fonte

Sera a tutti,non so se sono out ma ho bisogno di un aiuto:il mio condomio formato da 64 famiglie,sono state convocate tutte x una riunione di condominio con raccomandate a mano(date dal portiere) e raccomandate postali.stasera fatto assemblea ma mancavano le firme di 4 condomini nel foglio delle raccomandata a mano.vorrei sapere :anche i presenti possono invalidare l assemblea o solo coloro che non hanno ricevuto la convocazione dell assemblea????chiedo perche non abbiamo potuto farla xke due condomini hanno detto che per loro non era valida.ovviamente cerano molti millesimi per approvare il bilancio xke per legge servino solo 333millesimi.

Il condòmino regolarmente convocato è legittimato ad impugnare la relativa deliberazione eccependo la mancata convocazione di altri condòmini?

In applicazione di tali principi di diritto, la recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 2114 del 20 gennaio 2015 fornisce una risposta al nostro quesito iniziale: anche ai sensi dell'art. 1441 c.c. (che trova applicazione relativamente a tutti gli atti negoziali) la legittimazione a domandare l'annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse lo stesso è stabilito dalla legge e, pertanto, il condòmino regolarmente convocato non ha alcuna legittimazione ad impugnare la delibera per un presunto vizio di convocazione di altri condòmini (cfr. anche Trib. Bari 29.5.2006).

Fonte /iil-cond%F2mino-regolarmente-convocato-non-ha-alcuna-legittimazione-ad-impugnare.12233#ixzz4ZdbuNwFRhttps://www.condominioweb.com/iil-cond%F2mino-regolarmente-convocato-non-ha-alcuna-legittimazione-ad-impugnare.12233#ixzz4ZdbuNwFR

https://www.condominioweb.com

Grazie mille per il tuo aiuto!!!!!allora in due parole solo chi non e stato convocato ha il dirityi di inficiare l assemblea????

Il condòmino regolarmente convocato è legittimato ad impugnare la relativa deliberazione eccependo la mancata convocazione di altri condòmini?

In applicazione di tali principi di diritto, la recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 2114 del 20 gennaio 2015 fornisce una risposta al nostro quesito iniziale: anche ai sensi dell'art. 1441 c.c. (che trova applicazione relativamente a tutti gli atti negoziali) la legittimazione a domandare l'annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse lo stesso è stabilito dalla legge e, pertanto, il condòmino regolarmente convocato non ha alcuna legittimazione ad impugnare la delibera per un presunto vizio di convocazione di altri condòmini (cfr. anche Trib. Bari 29.5.2006).

Fonte /iil-cond%F2mino-regolarmente-convocato-non-ha-alcuna-legittimazione-ad-impugnare.12233#ixzz4ZdbuNwFRhttps://www.condominioweb.com/iil-cond%F2mino-regolarmente-convocato-non-ha-alcuna-legittimazione-ad-impugnare.12233#ixzz4ZdbuNwFR

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Scusa Tullio, Il Presidente può "inficiare" l'assemble in qesti casi?

 

"La Cassazione ha dato tale soluzione, colmando come detto la lacuna legislativa, attraverso l’interpretazione di due norme:

da un lato, il codice civile [2] in virtù del quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (è la cosiddetta presunzione di conoscenza);

dall’altro la legge in materia di notifiche [3] secondo cui «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo coma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»"

Comunque visto che il presidente dell'assemblea ha il compito di constatare che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati prima di dichiarare regolarmente costituita l'assemblea, è giusto a mio parere che se non è così, l'assemblea non si tenga e venga rimandata anche per evitare che possa venire impugnata con conseguenti costi e perdita di tempo.

Scusa Tullio, Il Presidente può "inficiare" l'assemble in qesti casi?
Si sono d'accordo con Maila67, il presidente ha il compito di far svolgere l'assemblea in maniera regolare, perciò verificando che non tutti sono stati avvisati e convocati potrebbe dichiarare l'assemblea invalida a proseguire scrivere la nota sul verbale e mandare tutti a casa.
Si sono d'accordo con Maila67, il presidente ha il compito di far svolgere l'assemblea in maniera regolare, perciò verificando che non tutti sono stati avvisati e convocati potrebbe dichiarare l'assemblea invalida a proseguire scrivere la nota sul verbale e mandare tutti a casa.

Quindi, il Presidente informato da qualsiasi condomino presente, dell'irregolarità di convocazione, ha l'obbligo di non far proseguire l'assemblea.

 

A Ale, possiamo dire che non è vero che non si possa fare niente, può richiamare il Presidente e di conseguenza se questo fa lo gnorri, impugnare la delibera.

Quindi, il Presidente informato da qualsiasi condomino presente, dell'irregolarità di convocazione, ha l'obbligo di non far proseguire l'assemblea.
Il fatto è che qualsiasi condomino presente non è che vada a controllare se c'è la firma per ricevuta delle raccomandate a mano anche se potrebbe farlo, e talvolta anche il presidente accetta la dichiarazione verbale dell'amministratore il quale afferma che tutti sono stati convocati.

Per cui rimane solo il condomino non convocato che potrà impugnare.

E comunque quella Sentenza, come tutte del resto, vale solo per il caso specifico e non fa una norma di Legge, per cui ritengo che il Presidente dopo la verifica potrà dichiarare l'assemblea invalida in virtù dell'art. 1136 cc penultimo comma;

 

- L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

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