Quali sono le conseguenze, per il condominio e per il condomino nel caso di rifiuto da parte del destinatario della raccomandata contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale?
Prima di entrare nel merito del quesito, che impone di valutare la normativa concernente la consegna della corrispondenza e più nello specifico la consegna della posta raccomandata, è utile soffermarsi in via di accenno, sulla disciplina dell'invio dell'avviso di convocazione.
Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale
Ad occuparsi della disciplina dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, nonché del suo contenuto e della tempistica del recapito è l'art. 66 terzo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Quale, nella sostanza, il contenuta di questa disposizione normativa?
In primis si specifica – sia pur implicitamente – che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve avere forma scritta.
Quanto al contenuto, dalla norma si desume che esso, come minimo, deve indicare:
a) giorno, ora e luogo di svolgimento dell'assemblea in prima e seconda convocazione;
b) ordine del giorno, ossia elenco degli argomenti sui quali si andrà a discutere.
Tale avviso, così formato, può essere ricevuto dal destinatario (id est all'avente diritto a partecipare all'assemblea condominiale) entro cinque giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Quanto alle modalità di invio dell'avviso, dice l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., si può fare ricorso:
- alla posta raccomandata;
- alla posta elettronica certificata;
- al fax;
- alla consegna a mano.
Il caso che ci riguarda attiene alla
prima opzione.
Invio dell'avviso di convocazione mediante posta raccomandata
Ad occuparsi della definizione di posta raccomandata sono le condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, allegato A alla delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
L'art. 2, primo comma lett. c), del suddetto allegato specifica che per posta raccomandata deve intendersi il “servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio”.
Con l'invio raccomandato può essere richiesto la riconsegna dell'avviso di ricevimento, che consente di provare con certezza il giorno di ricezione della comunicazione.
Conseguenze del rifiuto della raccomandata per la convocazione dell'assemblea
Se il destinatario rifiuta la lettera raccomandata questa è restituita al mittente. La norma di riferimento – che non riguarda gli atti giudiziari soggetti ad apposita disciplina – è contenuta nell'art. 24, primo comma, delle summenzionate condizioni generali, a mente del quale: “l'invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato.
In mancanza, tale attestazione è fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio”.
In buona sostanza o è il destinatario, a mezzo dell'addetto al recapito ad attestare il rifiuto di ricezione, oppure è tale addetto, in qualità di incaricato di pubblico servizio, che al giorno della consegna il destinatario si è rifiutato di ricevere la raccomandata.
Ai fini della regolarità della convocazione, ciò che conta è che tale rifiuto sia avvenuto nei termini indicati dall'art. 66 disp. att. c.c., ossia che la comunicazione (poi rifiutata) sia giunta al condomino almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Ciò che conta ai fini del corretto svolgimento dell'assemblea, infatti, è la conoscibilità dell'avviso nel termine di legge e non la sua materiale lettura.
Insomma se i termini sono rispettati le conseguenze del rifiuto restano a carico del destinatario, in questo caso impossibilità di impugnare per omessa/tardiva convocazione.
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