I danni causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi se, tra le altre ipotesi, determinati da «rigurgito di fognature e traboccamento di condotti e pluviali» rientrano in una polizza stipulata dal condomino per la tutela contro i danni alla propria abitazione.
Laddove la polizza copra anche danni causati dagli immobili vicini, ciò non esclude, di per sé solo, la previsione di cui sopra, la quale pertanto rimane operativa a prescindere dall'origine della fuoriuscita di liquidi da fognature o condotti pluviali.
Così la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1489 del 31 agosto 2023, accoglie parzialmente l'appello promosso dal condòmino danneggiato, soccombente in I° contro la propria assicurazione.
Assicurazione contro i danni all'abitazione stipulata dal condomino: sono coperti anche i danni causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi. La vicenda
Tizio, condòmino, citava la Alfa Spa, propria compagnia assicuratrice, per ottenere il risarcimento dei danni occorsi ai suoi due appartamenti, dove si era verificata un'infiltrazione di acqua piovana che, traboccando dai condotti e dai pluviali, allagava le due unità, causando danni alle pareti ed al mobilio qui presente.
Tizio chiedeva pertanto di ottenere il ristoro dei danni occorsi ai due immobili e del mancato godimento.
La Alfa Spa, costituitasi in giudizio, riconosceva la validità della polizza, ma ne invocava una determinata clausola per ottenere la dichiarazione di non operatività della stessa.
Infatti, sosteneva Alfa Spa, l'indennizzo era previsto solo nel caso di danni da fuoriuscita dei liquidi imputabili a responsabilità dei vicini, ma, nel caso di specie, il danno sarebbe stato causato non già dal vicino, ma dalla Beta Snc, che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sovrastante.
La Alfa Spa chiamava quindi in causa la Beta Snc, perché fosse condannata al risarcimento dei danni e, comunque, a tenere indenne la medesima Alfa Spa di quanto fosse stata condannata a pagare a Tizio.
La Beta Snc, costituendosi anch'essa in giudizio, evidenziava la propria estraneità ai fatti, sostenendo invece che l'infiltrazione era da ritenersi imputabile al Condominio. In particolare, sosteneva che il materiale di risulta presente sul terrazzo condominiale, defluito a causa di un'importante precipitazione pluviale, nonché l'indebita commistione tra i sistemi di smaltimento delle acque nere e bianche, avrebbe causato l'ostruzione del sifone posto tra il secondo e il terzo piano e la fuoriuscita dell'acqua.
Dopo aver escusso testimoni ed assunto una CTU, il Tribunale di Agrigento riteneva fondata l'eccezione di non operatività della polizza sollevata dalla Alfa Spa, nonché l'estraneità della Beta Snc ai fatti.
Appellava allora Tizio, sostenendo che il Tribunale avesse errato nella lettura data della clausola di polizza: infatti, affermava, da un lato era vero che una clausola prevedeva che la compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire i danni causati non solo dalla fuoriuscita di liquidi imputabile alla responsabilità dei vicini, ma anche nell'ipotesi generica di "rigurgito di fognature e traboccamento di condotte pluviali", ma era altrettanto vero che le modalità del sinistro comportavano anche una responsabilità del vicino nel prodursi del danno, in quanto quest'ultimo si verificava a causa dell'incauta apertura dell'innesto del sifone da cui, poi, erano fuoriusciti i liquidi.
Sentenza favorevole al condòmino per danni da bagnatura e allagamento
La Corte d'Appello accoglie l'impugnazione di Tizio, in termini tuttavia lievemente differenti.
Innanzitutto, la CTU di I° aveva verificato che la 'colpa' dell'allagamento non era dovuta alla condotta del vicino - recte, alle opere della Beta Snc, ditta incaricata dei lavori presso l'immobile soprastante - bensì all'ostruzione del sifone, la quale si era verificata come effetto e sommatoria delle lavorazioni effettuate nel corso degli anni sul lastrico solare e della mancata asportazione dei materiali di risulta dei vari interventi che, a causa dell'evento piovoso, erano stati trascinati nella condotta determinandone l'ostruzione.
Tale essendo l'origine del sinistro, essa rientrava pacificamente nell'operatività della polizza, in quanto la clausola invocata da Alfa Spa relativa alla responsabilità dei vicini costituiva un'ulteriore ipotesi di danno risarcibile, ma non la condizione necessaria affinché si facesse luogo al ristoro dei danni causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi determinati, tra le altre, da rigurgito di fognature e traboccamento di condotti e pluviali.
Sempre mutuando dalle argomentazioni e conclusioni della CTU, la Corte esclude la responsabilità, nella causazione del danno, della Beta Snc, in quanto l'apertura dell'innesto nell'appartamento in fase di ristrutturazione rappresentava solamente l'occasione e non la causa del danno, perché l'innesto, per le sue caratteristiche, risultava rivolto verso l'alto, di conseguenza, la fuoriuscita di liquidi non si sarebbe verificata se la colonna di scarico non fosse stata ostruita.
Stupisce, nella vicenda in oggetto, come il Condominio sia andato esente dalla chiamata in causa che pure sarebbe stato legittimo attendersi, specialmente dopo le difese della Beta Snc.
Peraltro, facendo Tizio parte del Condominio e dovendo egli essere a conoscenza del deposito (o abbandono) dei materiali di risulta delle lavorazioni al lastrico su questo, causa del rigurgito che provocò l'allagamento dei suoi appartamenti, si ritiene che, anche ove si fosse giunti ad una condanna del Condominio per responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., vi sarebbe stata una mitigazione proprio perché anche Tizio, insieme agli altri condòmini, aveva ignorato che la condotta descritta avrebbe, alla lunga, creato danni alle unità sottostanti.