Le cassette postali a servizio di un'unità immobiliare ubicata in condominio devono essere posizionate in luogo liberamente accessibile dagli addetti al recapito.
La decisione sul posizionamento delle cassette postali può spettare al condominio, ma ciò non esclude che il singolo condòmino possa attivarsi autonomamente, fermo restando quanto stabilito dell'art. 1102 c.c.
Qui di seguito, quindi, affronteremo la tematica con specifico riferimento a questi aspetti:
- le cassette postali sono condominiali o di proprietà esclusiva?
- dove devono essere collocate le cassette postali in condominio?
- che cosa fare se non si prendono decisioni?
Di chi sono le cassette postali in condominio?
Si può rispondere al quesito in due modi che dipendono dalla tipologia di cassetta: la cassetta postale di riferimento del singolo condòmino è sicuramente di sua esclusiva proprietà, ma se inserita in un manufatto unico, la struttura complessivamente intesa va considerata di proprietà comune.
Sebbene si tratti d'un bene mobile, il discorso sulla proprietà non è molto diverso da quello che si fa per i box auto. Nessun dubbio che il singolo box è in proprietà esclusiva, ma i muri di tamponamento sui quali sono inserite le saracinesche sono certamente in proprietà condominiale.
Ergo: il condòmino deve avere cura di tenere in buono stato quanto di pertinenza esclusiva della sua cassetta (sportellino, targhetta, chiave, ecc.), ma la struttura nella sua interezza deve essere manutenuta, custodita e - vedremo da qui a breve - posizionata su input del condominio.
Dove posizionare le cassette postali in condominio?
Al riguardo bisogna guardare ad un decreto ministeriale e più nello specifico al decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.
Le norme ivi contenute riguardano tutti gli edifici, ivi compresi quelli condominiali. Rispetto alla collocazione delle cassette domiciliari è utile guardare al contenuto degli articoli 45 e ss. del citato decreto.
In particolare in essi è stabilito che:
NORME SUL POSIZIONAMENTO DELLE CASSETTE POSTALI |
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere (art. 45, primo comma, d.m. 9 aprile 2001) |
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione (art. 46 d.m. 9 aprile 2001). |
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso (art. 47 d.m. 9 aprile 2001). |
Da quanto disposto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001 si deduce che, in un edificio in condominio, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto accessibile liberamente, salvo diverso accordo con l'ufficio postale di riferimento.
Nella prassi non è raro che le cassette postali siano posizionate all'interno dell'androne degli edifici. Laddove esista un portiere, specie se anche con mansioni di ricezione della corrispondenza, nulla quaestio.
Ove tale addetto non sia presente, invece, è bene sapere che rispetto a quanto stabilito in relazione al servizio universale di consegna della corrispondenza non si sarebbe a norma.
Se, quindi, ogni tanto circolano avvisi che chiedono lo spostamento di cassette postali all'esterno degli edifici, si sappia che essi hanno un contenuto veritiero.
Stallo decisionale e soluzioni pratiche
Se le cassette postali sono condominiali (nel senso sopra descritto) la decisione sul loro spostamento spetta all'assemblea condominiale. Ove ci si trovasse in un piccolo condominio e le spese di spostamento fossero irrisorie, ad avviso dello scrivente se si trattasse di mero riposizionamento delle cassette esistenti, la decisione potrebbe essere assunta dall'amministratore, in ragione della necessità di adeguare lo stato dei luoghi al disposto normativo succitato.
E se il condominio non decidesse nulla?
Ad avviso dello scrivente, le soluzioni sono due:
- ricorso del singolo condòmino, ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c. al fine di ottenere un provvedimento attuativo dello spostamento delle cassette postali in luogo idoneo, in sostituzione dell'assemblea inerte;
- posizionamento da parte del singolo, di una propria cassetta postale in luogo liberamente accessibile al portalettere.
Quest'ultima è facoltà liberamente esercitabile in ragione di quanto disposto dall'art. 1102 c.c., tenendo a mente che il posizionamento - proprio in ragione del dettato della norma appena citata - andrebbe fatto avendo cura di non impedire agli altri condòmini di fare lo stesso e non alterando il decoro architettonico dell'edificio.
Certo, così non sarebbe osservato quanto disposto dall'art. 47 d.m. 9 aprile 2001, ma l'inadempimento di molti, se vi sono problemi, non può essere addebitato ad un unico condòmino che, invece, s'è attivato per ovviare al problema.