Come previsto dall'articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'articolo 72 delle disposizioni attuative del codice civile.
Si tenga conto che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Pertanto, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare.
Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal citato articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la medesima data sia stata eventualmente già fissata.
L'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo.
In quest'ottica si comprende perché l'articolo 66, comma 3, delle disposizioni attuative del codice civile non preveda l'utilizzo della posta elettronica ordinaria (che non consente di ritenere in alcun modo comprovata la consegna della mail all'indirizzo del destinatario).
È vero però che la legge non vieta di utilizzare la posta elettronica per conferire una delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all'oggetto del conferimento, anche il soggetto delegato (Trib. Roma 4 gennaio 2021, n. 78).
In ogni caso l'annullabilità della delibera assembleare per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea non può essere fatta valere allorché il condomino, nei cui confronti la comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata.
Tenendo conto di questo principio viene da domandarsi se sia valida la convocazione tramite avviso inviato da un indirizzo di posta ordinaria ad un altro indirizzo di posta elettronica ordinaria intestato al marito- avvocato difensore di una condomina?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 2666 del 30 giugno 2023.
Una condomina può essere validamente convocata inviando l'avviso via posta elettronica ordinaria al marito convivente e suo difensore in contenziosi con il condominio? Fatto e decisione
Una condomina citava in giudizio il condominio, al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 09.11.2020; l'attrice lamentava di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un locale commerciale facente parte del caseggiato.
Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda, non essendo stata preceduta dalla mediazione obbligatoria per legge in materia condominiale.
Nel merito sosteneva che l'attrice era stata convocata tempestivamente all'assemblea tramite mail indirizzata allo studio legale del marito, coniuge convivente e suo difensore in numerosi contenziosi con il condominio, come era già avvenuto in precedenza molte altre volte; del resto il condominio convenuto faceva presente che tale modalità di convocazione era stata richiesta dagli stessi condomini per evitare le spese delle raccomandate.
In ogni caso lo stesso condominio sosteneva che il legale e marito della condomina aveva riscontrato la ricezione della mail come espressamente richiesto dall'amministratore (che in caso di mancato riscontro avrebbe provveduto alla convocazione tramite raccomandata). Il Tribunale ha dato pienamente ragione all'attrice.
Come ha notato lo stesso giudice la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato da un indirizzo di posta ordinaria ad un altro indirizzo di posta elettronica ordinaria (e non via PEC), peraltro intestato ad un soggetto diverso dall'attrice (cioè il coniuge della stessa, nonché suo difensore in altri contenziosi con il medesimo condominio), con evidente violazione della del citato articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata.
Lo stesso Tribunale ha ricordato che il vizio in questione non implica la nullità della delibera, essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima.
Validità della convocazione in assemblea condominiale tramite email ordinaria
La sentenza in commento aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene annullabile la delibera dell'assemblea se i condomini sono stati convocati con una mail ordinaria (Trib. Roma, 23 luglio 2021; Trib. Sulmona 3 dicembre 2020, n. 243; Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350).
Del resto la sentenza in commento mette in rilievo come non vi fosse comunque la prova che l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee (agli atti erano presenti diverse convocazioni assembleari fatte all'attrice nelle forme più disparate).
A tale proposito si ricorda che secondo un giudice di merito qualora sia stato lo stesso condomino a chiedere di essere informato circa la convocazione dell'assemblea condominiale a mezzo di mail ordinaria, poi non può appellarsi al fatto che l'avviso non gli sia stato inviato via PEC (App. Brescia 3 gennaio 2019 n. 4).
Altra decisione ha ammesso che l'illegittima convocazione per mezzo di semplice e-mail possa essere sanata dalla pacifica presenza in assemblea e dalla partecipazione al voto del condomino che non contesta la detta irregolarità (Trib. Roma 12 maggio 2023 n. 7545).