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Una valida impugnazione richiede in ogni caso una delibera assembleare

È carente di interesse ad agire il condomino che contesti in giudizio le decisioni assunte in una riunione del cui svolgimento non via sia certezza.
Avv. Gianfranco Di Rago 

È inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, l'impugnazione proposta dal condomino che, avuta notizia da un vicino della convocazione di un'assemblea al medesimo non pervenuta, contesti in giudizio le decisioni che sarebbero state assunte nella relativa riunione senza sincerarsi che la stessa si sia effettivamente svolta e senza quindi attendere l'invio del relativo verbale da parte dell'amministratore.

Questa la decisione adottata dal Tribunale di Rovigo (sentenza n. 602 del 10 luglio 2023) nell'ambito di una vicenda per molti versi singolare.

Fatto e decisione

Nella specie un condomino aveva citato in giudizio il proprio condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, per ottenere l'annullamento di tutte le delibere adottate nel corso di un'assemblea, contestando di non avere ricevuto la relativa convocazione.

Quest'ultimo aveva allegato di avere avuto notizia da un altro condominio dell'avvenuta convocazione di un'assemblea, senza che gli fosse pervenuto il relativo avviso di convocazione.

Scoperta tale mancata convocazione, il condomino aveva avviato il procedimento di mediazione e, visto l'esito negativo di esso, aveva provveduto all'impugnazione delle deliberazioni assunte in tale sede, senza peraltro avere mai ricevuto il relativo verbale assembleare.

Il condomino, quindi, aveva promosso tale azione sul solo presupposto che un altro condomino gli avesse riferito di aver ricevuto un avviso di convocazione alle stesse, ma senza conoscere o accertare, preliminarmente, l'effettivo svolgimento dell'assemblea di condominio nella data indicata e senza documentare l'avvenuta adozione di deliberazioni assembleari all'esito della riunione.

La redazione del verbale assembleare

Il condominio convenuto, costituitosi in giudizio, aveva del resto allegato che nella data indicata non si era svolta alcuna assemblea di condominio e che non era quindi stata adottata alcuna deliberazione assembleare.

Il condomino attore, dal suo canto, né in atto di citazione, né nei successivi atti difensivi, aveva prodotto alcun documento volto a dimostrare l'avvenuto svolgimento dell'assemblea di condominio nella data indicata e l'avvenuta adozione di una o più delibere. Né il medesimo aveva articolato richieste istruttorie in tal senso.

Il Tribunale di Rovigo ha quindi accertato l'originaria mancanza di un interesse ad agire in capo al condomino attore, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione. Quest'ultimo, come evidenziato dal Giudice, ben poteva dolersi di un difetto procedurale di un'assemblea condominiale o di una delibera condominiale (ovvero della sua mancata convocazione), ma soltanto essendo certo del fatto storico dell'avvenuto svolgimento di un'assemblea e dell'avvenuta adozione di delibere assembleari, fatto storico che lo stesso non aveva provato e che sin dal principio era stato contestato dal condominio convenuto.

Del resto, come ricordato dal Tribunale, la stessa giurisprudenza di legittimità citata dal predetto condomino era chiara nell'indicare che i presupposti per l'azione di impugnazione di delibera assembleare, sono, appunto, che sia stata adottata una delibera assembleare, non rinvenendosi giurisprudenza che ammetta un tale tipo di rimedio in assenza di detto atto e senza la prova dello svolgimento di un'assemblea condominiale.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di assemblea di condominio, la preventiva convocazione degli aventi diritto a parteciparvi integra un'incombenza, di regola, gravante sull'amministratore, nonché un requisito di validità di ogni deliberazione, spettando poi all'assemblea e, per essa, al suo presidente, il compito di controllare, sulla base dell'elenco di detti aventi diritto eventualmente stilato dall'amministratore, la regolarità degli avvisi di convocazione, nonché darne conto nel verbale della riunione, trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale, la cui inosservanza importa l'impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge" (Cass. civ., n. 40827 del 20/12/2021).

E ancora, è stato chiarito che: "la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio determina l'annullabilità e non la nullità della delibera, la quale ove non impugnata nel termine di 30 giorni - dalla comunicazione per condomini assenti e dall'approvazione per quelli dissenzienti - è valida ed efficace nei confronti di tutti i condomini" (Cass. civ. n. 15301/2020).

Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale di Rovigo permette di fare luce su un aspetto spesso non compreso dai condomini. Il procedimento giudiziale volto ad accertare la legittimità delle decisioni assunte dall'assemblea ha carattere impugnatorio, proprio perché si tratta di verificare l'assenza di vizi che rendano annullabile la deliberazione in tal modo assunta.

Per cui ove manchi l'assemblea - perché la stessa, pur convocata, non si sia tenuta - o in tale sede non siano state assunte deliberazioni, non vi è ragione di procedere alla relativa impugnazione.

E il condomino che attivi egualmente la procedura giudiziaria, come deciso dal Giudice veneto, è destinato a essere "sanzionato" con la dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), con conseguente condanna alle spese di lite nei confronti del condominio costituitosi in giudizio.

D'altra parte il condomino che non abbia ricevuto l'avviso di convocazione e quindi non abbia partecipato alla riunione assembleare non ha nulla da temere quanto alla decadenza dall'azione di impugnazione. Infatti in questo caso il termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c. decorre dalla comunicazione del verbale.

Ed è questo, ovviamente, l'unico modo per verificare se via sia stata un'assemblea e se siano state adottate delle deliberazioni delle quali eventualmente contestare la validità.

Per questo motivo il Tribunale di Rovigo, nel rigettare la domanda del condomino, ha chiosato che "prima di avviare il presente procedimento, basato solo sul dubbio dell'avvenuto svolgimento di un'assemblea di condominio, l'attore avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all'amministratore di condominio (anche prima di avviare il procedimento di mediazione) e chiedere i dovuti chiarimenti circa l'avvenuto svolgimento dell'assemblea e l'avvenuta adozione di delibere, in sua eventuale assenza.

Nulla di tutto questo ha fatto l'attore, che ha proceduto ad avviare il procedimento di mediazione e il presente procedimento, senza una condotta di cautela e senza avere prima assunto le dovute informazioni, al fine anche di poter adempiere all'onere della prova sullo stesso gravante".

Sentenza
Scarica Trib. Rovigo 10 luglio 2023 n. 602
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