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Accettazione dell'eredità: sufficiente la residenza nella casa del de cuius?

La Cassazione si pronuncia sulla rilevanza del certificato di stato di famiglia quale accettazione tacita dell'eredità
Dott.ssa Lucia Izzo 

Il certificato di stato di famiglia del de cuius che attesta la residenza dell'opponente nella porzione immobiliare ricompresa all'interno di un Condominio può rilevare quale accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 474 c.c. e assumere rilevanza anche per quanto riguarda la legittimazione passiva nell'azione per decreto ingiuntivo.

Ciò soprattutto in virtù delle dichiarazioni rese in sede di opposizione al decreto ingiuntivo in cui l'opponente afferma di essere coerede e allega la titolarità del diritto di proprietà comune e indivisa.

Tanto si desume dalla sentenza n. 15301/2020 con cui la seconda sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna che si era opposta al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei suoi confronti.

Come noto, si ritiene un classico caso di proprietà indivisa quello dell'appartamento che alla morte del de cuius finisce nella disponibilità degli eredi che ne acquistano la proprietà instaurandosi un regie di comunione tra loro.

La giurisprudenza ha affermato che i comproprietari dell'unità immobiliare sita in condominio saranno tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali (cfr. Cass. n. 21907/2011).

In particolare, si ritiene che essi rispondano pro quota per le spese condominiali sussistenti al momento della morte e in solido con riferimento agli oneri maturati dal momento dell'accettazione di eredità.

Ciò in quanto l'art. 752 c.c. riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, non anche quelli venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi sorti successivamente alla morte del de cuius (cfr. Cass. n. 8900/2013).

Accettazione e rinuncia all'eredità

Ciò, ovviamente, ha valenza qualora non sia intervenuta da parte di uno o di tutti loro una rinuncia all'eredità che ha l'effetto di escludere anche l'accollo dei debiti ereditari, incluse le spese condominiali.

L'art. 519 c.c. disciplina la dichiarazione di rinuncia e le modalità con cui questa deve essere effettuate, mentre gli artt. 474 e ss. del codice civile si occupano dell'opposto fenomeno dell'accettazione dell'eredità che potrà essere espressa o tacita.

In particolare, l'accettazione è tacita, a norma dell'art. 476 c.c., quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede

Il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione (cfr. art. 480 c.c.), tuttavia, qualora il chiamato all'eredità sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari (inclusa la residenza familiare e i mobili che la corredano), egli è chiamato a effettuare un inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Chiuso l'inventario ci saranno 40 giorni per decidere se accettarla o meno, anche con beneficio di inventario, altrimenti il chiamato sarà considerato erede puro e semplice.

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Certificato stato di famiglia e accettazione tacita

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia n. 15301/2020, all'erede era stato intimato il pagamento a titolo di quote ordinarie e straordinarie di oneri condominiali.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa aveva però dedotto carenza di legittimazione passiva affermando di aver ricevuto in eredità ancora indivisa l'appartamento oggetto della quota condominiale.

Debiti condominiali e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

Sia in prime che in seconde cure l'opposizione a decreto ingiuntivo veniva respinta. Per il giudice a quo, inoltre, la circostanza con cui l'erede aveva poi dedotto in sede di gravame l'intervenuta rinuncia all'eredità doveva considerarsi inammissibile.

Tale affermazione, infatti, ra incompatibile con le difese spiegate nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo in cui l'opponente aveva affermato di essere coerede e aveva allegato la titolarità del diritto di "proprietà comune ed indivisa".

La ricorrente, invece, innanzi ai giudici di legittimità sostiene di aver dedotto nell'opposizione non la qualità di erede, bensì quella di mera chiamata all'eredità, posizione che avrebbe giustificato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Gli Ermellini evidenziano che, come la stessa ricorrente riconosce, il Condominio ha agito nei suoi confronti sulla base di un certificato di stato di famiglia del de cuius attestante la residenza dell'opponente nella porzione immobiliare rientrante nel condominio procedente.

Tale allegazione, si legge in sentenza, "rilevante quale accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 474 c.c., rilevante quale valido elemento costitutivo della pretesa creditoria monitoriamente azionata, non è stata, ad avviso del giudice d'appello ed al di là dell'inammissibile novità della deduzione, efficacemente confutata dall'opponente/appellante".

Infatti, il Tribunale ha specificamente motivato sulla novità della questione proposta in appello e, comunque, l'ha valutata nel merito e ha ritenuto legittimamente non provata la dedotta rinunzia ai sensi dell'art. 519 del codice civile.

Sentenza
Scarica Cass. 17 luglio 2020 n. 15301
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