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Troppo facile rinunciare all'eredità. Gli eredi devono pagare i debiti condominiali del caro estinto

Debiti condominiali e accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

I fatti. Alcuni condomini si opponevano al decreto ingiuntivo con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di euro 14.264,00, a favore del Condominio, a titolo di spese condominiali relative alla gestione consuntiva 01.05.2015/30.04.2016 e preventiva 01.05.2016/30.04.2017.Gli opponenti si lamentavano, tra l'altro, di non essere legittimati passivi all'ingiunzione di pagamento, in quanto il proprietario dell'appartamento, al quale le spese condominiali si riferivano, era deceduto nel settembre 2014 e gli opponenti avevano rinunciato all'eredità del congiunto con atto notarile, rimanendo a vivere nell'immobile a titolo di diritto di abitazione (la moglie) e di comodato gratuito (i figli).

Il Tribunale di Bologna ha però ritenuto palesemente infondata tale eccezione, atteso che gli opponenti hanno rinunciato all'eredità con atto notarile del 2016, dopo averla però accettata con beneficio d'inventario nel 2014.

L'accettazione dell'eredità - osserva il giudice - è un atto negoziale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità, che gli è conferita per legge o per testamento, attraverso una manifestazione unilaterale di volontà, espressa o tacita.

La dichiarazione di accettare l'eredità - fatta in modo espresso o tacito, puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario - costituisce un atto puro e irrevocabile.

Nel caso di specie, nessun effetto può essere attribuito alla rinuncia all'eredità degli opponenti, attesa la precedente accettazione dell'eredità medesima e il conseguente acquisto della qualità di eredi.

In quanto eredi, gli opponenti sono subentrati - a partire dal 24/09/2014, data della morte del de cuius - nella comproprietà dell'immobile e, così, nella titolarità delle obbligazioni relative al pagamento delle spese condominiali ex art. 1123 c.c., atteso che, come noto, tali obbligazioni sono qualificabili come ambulatorie, o propter rem, e si caratterizzano per il fatto che il relativo debitore è individuato in base alla titolarità del bene cui si collega l'obbligazione.

L'erede del condomino defunto si "nasconde", ma il condominio batte cassa.

Nello specifico:

  • le spese condominiali relative al periodo 01.05.2015 - 30.04.2016 e al periodo 01.05.2016 - 30.04.2017, gravano solidalmente sugli odierni opponenti, in quanto il debito è a loro imputabile quali comproprietari dell'immobile ereditato (cfr. Cass. civ. n. 21907/2011).
  • le spese relative al periodo precedente la morte devono anch'esse ritenersi gravare su tutti gli eredi, atteso il disposto dell'art. 752 c.c., ai sensi del quale «i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto». Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Bologna, del 27 marzo 2018
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