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Il coniuge separato ha diritto al rimborso della metà delle spese sostenute per i lavori effettuati nel condominio?

Opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni condominiali e separazione dei coniugi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Durante un giudizio di separazione personale dei coniugi, Tizio (con altro giudizio) chiedeva al Tribunale adito la condanna di Caia al rimborso delle spese complessivamente sostenute, in misura pari alla metà, oltre rivalutazione e interessi.

In particolare, l'attore chiedeva il rimborso nei confronti della convenuta la restituzione della quota pari al 50% della spesa per la sostituzione della caldaia nella casa coniugale e degli oneri condominiali.

Costituendosi in giudizio, Caia contestava le avverse domane e chiedeva il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo dell'immobile da parte dell'attore.

Dopo la separazione personale, chi paga le riparazioni urgenti effettuate in casa senza l'autorizzazione del coniuge proprietario?

Il ragionamento del Tribunale di Parma. Preliminarmente, il giudice ha precisato che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore; sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20652 del 09/09/2013).

Premesso quanto esposto, a seguito dell'istruttoria di causa, in relazione alla prima domanda (caldaia), il giudice adito ha evidenziato che nel caso di specie l'attore non aveva fornito la prova di aver previamente interpellato la convenuta e soprattutto della necessità della sostituzione della caldaia; di conseguenza la domanda è stata respinta.

Quanto all'altra domanda (quote condominiali), il tribunale ha evidenziato che le spese di cui era stata chiesta la restituzione avevano natura straordinaria (lavori di impermeabilizzazione), cosicché a sostenerle doveva essere il proprietario e non chi ne abbia, a qualsiasi titolo, il godimento. Ciò per via dell'applicazione analogica del principio mutuato dalla normativa sulle locazioni immobiliari, secondo cui "il conduttore è tenuto al pagamento delle sole spese per i lavori di ordinaria manutenzione" (art. 1576 c.c.).

Infine, quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta (risarcimento per occupazione senza titolo) dato atto dell'assenza di un provvedimento di assegnazione del Presidente del Tribunale a favore del marito e dello sfruttamento dell'immobile per lo svolgimento della propria attività lavorativa da parte di Tizio, il Tribunale ha concluso che la Signora Caia non aveva mai espressamente né implicitamente manifestato di voler lasciare l'ex marito nell'utilizzo gratuito del bene, ma ha al contrario tenuto una condotta compatibile con la volontà di utilizzarlo in maniera indiretta, traendone un vantaggio economico.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Parma del 20 luglio 2017.
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