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Nomina giudiziale dell'amministratore: rimborso delle spese legali per il condomino che ha proposto il ricorso

Nuova norma sulla nomina giudiziale dell'amministratore condominiale: rimborso delle spese legali al condominio che ha proposto il ricorso.
Avv. Alessandro Gallucci 
Feb 7, 2013

Ai sensi dell’art. 1129 c.c.

Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

Questa norma resterà in vigore fino al 17 giugno 2013 in quanto dal 18 giugno, con l’entrata in vigore della legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio) il nuovo primo comma dell’art. 1129 c.c.
Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.
Al di là delle nuove soglie numeriche e delle altre novità, un dato resta inalterato: se l’assemblea non provvede a nominare l’amministratore ogni condomino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere la nomina del mandatario della compagine.

Spesso ci viene chiesto se il costo di tale azione debba essere sopportato da chi propone il ricorso o se, invece, si possa chiedere la condanna alle spese degli altri condomini.

Solitamente rispondiamo che trattandosi di un procedimento ci si può rivolgere al giudice senza farsi assistere da un legale e che comunque, in considerazione della natura del procedimento, non può ottenersi la condanna alle spese legali.

Una sentenza resa dal Tribunale di Bari il 6 settembre 2012 sembra smentire questa nostra affermazione.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’ufficio giudiziario del capoluogo pugliese, il condomino chiedeva al Tribunale di nominare l’amministratore di condominio poiché l’assemblea non aveva provveduto.

Nelle more del procedimento, l’assise provvedeva alla nomina cosicché la causa andava avanti per valutare a carico di chi porre le spese legali.

Motivazione: pur trattandosi di un procedimento camerale (come solo quelli di volontaria giurisdizione) esso aveva, comunque, le caratteristiche di un procedimento contenzioso per come si erano svolti i fatti.

Si legge nella pronuncia del Tribunale di Bari che “la nomina dell'amministratore è avvenuta dopo la notifica del ricorso ex art. 1129 c.c. e solo in data 3 giugno 2012 (sebbene la revoca del precedente amministratore fosse avvenuta con decreto del 29 giugno 2011), e nonostante il ricorrente abbia personalmente provveduto alla convocazione dell'assemblea condominiale, con ciò denotando l'assoluta inerzia dei condomini alle gestione dei beni comuni.

Da ciò discende la condanna alle spese di lite - di tutti i condomini ivi compresi quelli oggi costituiti, dal momento che l'inerzia è altresì loro imputabile - che si liquidano in dispositivo secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (Trib. Bari 6 settembre 2012).

Una buona notizia da tenere a mente per quei condomini che partecipano a compagini la cui assemblea non delibera pur essendo chiamata a farlo.

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