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Rigurgito delle fogne e rifacimento della colonna montante. Quali responsabilità?

Al condominio non può essere addebitata alcuna responsabilità extracontrattuale se l'amministratore si adopera per i lavori straordinari.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. La proprietaria, nonché locatrice, di un immobile ubicato al piano terra di un edificio condominiale cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati a causa del prolungarsi dei tempi per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione fra i quali figurava anche il rifacimento della colonna montante della condotta fecale.

A sostegno delle sue richieste l'attrice sostiene che il condominio nel novembre del 2006 avviava i lavori per il rifacimento della facciata esterna e per la realizzazione di una nuova colonna montante della fogna che avrebbe servito gli alloggi ai piani superiori.

L'attrice, dopo essersi assicurata che tali lavori si sarebbero conclusi a breve, ha concesso in locazione l'immobile nel dicembre del 2006 con decorrenza dal 2.1.2006.

Tuttavia il conduttore, dopo aver preso atto che alla data di rilascio dell'immobile i lavori in questione non erano ancora stati ultimati, aveva comunicato all'attrice (locatrice e proprietaria) la sua intenzione di recedere dal contratto invitandola a corrispondergli il doppio della caparra versata al momento della conclusione del contratto.

Calcinacci e fogliame nella colonna montante. Il condominio è obbligato a risarcire i danni in caso di infiltrazioni.

Indispettita per aver dovuto soccombere nei confronti delle legittime richieste del conduttore, l'attrice ha chiamato in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del protrarsi dei lavori in questione che, in sostanza, le avevano impedito di locare l'immobile di sua proprietà, chiedendo che il condominio fosse dichiarato responsabile ex art. 2043 per il danno ingiusto sopportato.

Dietrofront della Corte di Cassazione: la braga non è condominiale.

La sentenza. Il Tribunale di Brindisi ha respinto le richieste formulate dall'attrice soffermandosi sulle condizioni che devono sussistere per addebitare una responsabilità extracontrattuale ad un soggetto giuridico.

A tal riguardo osserva la pronuncia come nel caso di specie "il condominio convenuto, non ha posto in essere alcuna condotta negligente qualificabile come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. ma si è adoperato, per il tramite dell'amministratore, nel tentativo di risolvere i problemi insorti" (Tribunale di Brindisi, sez. civ., 19.1.2018, 862).

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Brindisi, sez. civ., 19.1.2018, 862
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