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Incendio. In assenza di responsabilità esclusiva, l'assemblea deve ripartire il costo tra tutti i condomini

In caso di incendio in condominio, il costo per i danni deve essere ripartito tra tutti i condomini in assenza di responsabilità esclusiva, garantendo equità e trasparenza nella gestione delle spese.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
Apr 17, 2018

La vicenda. Tizio, proprietario di un'unità immobiliare sita nel condominio, impugnava dinanzi al Giudice di pace di Roma la delibera dell'assemblea del predetto condominio che, nell'approvare il bilancio consuntivo dei lavori straordinari e relativo piano di riparto, aveva posto esclusivamente a suo carico la spesa di euro 2.310,00 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile condominiale resisi necessari a causa dei danni derivati dall'incendio sviluppatosi nel suo appartamento nel 2005.

Il Giudice di pace, ritenuta la litispendenza della causa con altra pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Roma, con ordinanza dichiarava l'estinzione del giudizio.

Con successiva ordinanza, pronunciando sull'istanza di correzione di errore materiale avanzata dal condominio, il giudice di Pace condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.

Avverso entrambe le ordinanze, Tizio ha proposto appello innanzi al Tribunale di Roma deducendo l'erroneità della pronuncia di estinzione per mancanza del presupposto necessario della identità delle cause pendenti, atteso che il giudizio promosso dinanzi al Tribunale aveva ad oggetto la domanda del condominio di condanna nei suoi confronti a ripristinare a sue spese la facciata condominiale danneggiata dall'incendio; inoltre, l'appellante contestava l'illegittimità della successiva ordinanza di condanna alle spese.

Nel merito, veniva reiterata la dichiarazione di nullità o di annullamento della delibera impugnata.

Incendio in appartamenti condominiali: responsabilità ed onere della prova

Il ragionamento del Tribunale di Roma. In merito alla prima censura, il Tribunale ha precisato che il giudice di primo grado aveva errato nel ravvisare un rapporto di litispendenza tra i due giudizi, avendo essi un oggetto diverso.

Per meglio dire, la nozione di litispendenza postula che le cause pendenti davanti a giudici diversi siano identiche sulla base dei criteri di identificazione della domanda giudiziale in relazione non solo ai soggetti ma anche alla causa petendi ed al petitum.

 Continua [...]

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