L'abbandono improprio di materiale ostruttivo nella tubazioni condominiali, è risaputo, può causare danni alle tubazioni. Ma chi è il soggetto obbligato al loro risarcimento se la ditta che ha eseguito lavori condominiali ha gettato materiale improprio nelle tubazioni dell'impianto fognario? Bisogna considerare responsabile solo il condominio quando non è accertata una condotta colposa o negligente della ditta?
La vicenda. La proprietaria di un immobile ubicato in un edifico condominiale dopo aver subito ingenti danni al suo appartamento causati da copiose infiltrazioni d'acqua, cita in giudizio tanto la ditta che aveva realizzato alcuni interventi previo incarico dell'ente di gestione quanto lo stesso condominio chiedendo il risarcimento dei danni.
A sostegno della sua richiesta, l'attrice ha precisato di aver conferito incarico ad una ditta di sua fiducia in modo da individuare le cause delle infiltrazioni d'acqua nel suo appartamento, dopo il suo intervento è stato rinvenuto materiale cementizio nella colonna montante del tubo in pvc che raccoglieva le acque bianche, tanto che occorreva sostituire oltre un metro e mezzo dello stesso per eliminare la causa delle infiltrazioni.
In base a tali circostanze l'attrice ha citato in giudizio il condominio per dichiararlo responsabile, in qualità di custode ( ex art. 2051 c.c.), dei danni subiti.
Il condominio si è costituito contestando ogni addebito e ribadendo che unica responsabile dell'accaduto, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, doveva considerarsi la ditta esecutrice dei lavori condominiali ed a tal fine si premurava di chiamare in causa la stessa nonché la compagnia assicurativa.
La sentenza. Il Tribunale di Roma, dopo aver preso atto che dalle risultanze istruttorie si evince che il tubo della colonna montante condominiale era ostruito da calcinacci e fogliame, ha accolto le richieste della danneggiata stabilendo che unico responsabile dei danni da infiltrazioni doveva ritenersi il condominio evidenziando che “tenuto conto che il tubo in questione è parte comune dell'edificio con funzione di raccogliere acque pluviali e non solo.
Di conseguenza custode e responsabile per omesso controllo e manutenzione del tubo è solo il condominio”. (Tribunale di Roma, VII sez. civ., 14.9.2017 n. 17191)
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