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È sufficiente l'avviso di giacenza per il rispetto del termine di convocazione in assemblea

L'avviso di giacenza convocazione assemblea basta per il calcolo del conteggio del termine di convocazione.
Avv. Isabella Vulcano - Foro di Castrovillari 

Avviso di giacenza convocazione assemblea, la fattispecie

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 28632/2020, ha affrontato il tema della convocazione dei condòmini per l'assemblea partendo dall'esame di una fattispecie nella quale l'attore citava in giudizio il condominio al fine di veder annullate alcune delibere che erano state approvate in assemblea in data 15.6.2018 adducendo - tra l'altro - di non essere stato legittimamente convocato, ai sensi dell'art 66 disp. att. codice civile.

Tale norma, come noto, riporta all'ultimo comma (…) "l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza."

Si costituiva il condomìnio convenuto eccependo l'avvenuta cessazione della materia del contendere in quanto, le delibere impugnate dall'attore, risultavano essere state ratificate nella successiva assemblea del 12.03.2019.

Si asseriva, inoltre, la decadenza dell'attore dal diritto di impugnazione delle delibere essendo decorsi i termini di legge. Il convenuto chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente rigetto della domanda attorea.

In prima udienza l'attore rilevava la tardiva costituzione di controparte nonché la decadenza dal diritto si sollevare eccezioni ex art 1137 cod. civ. in quanto non rilevabili d'ufficio. Venivano quindi precisate le conclusioni e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione.

Avviso di giacenza convocazione assemblea, il principio di diritto

Considerate le molte doglianze sollevate dall'attore nel caso di specie, la sentenza in esame evidenziava la necessità di applicare il principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. in base al quale per ragioni di economia processuale, qualora vi siano più doglianze, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più facile soluzione anche se, la stessa, dovesse risultare subordinata rispetto ad altre (Cass SUU n. 9936/2014; Cass n. 363/2019).

Nel caso di specie, il rilievo dell'attore circa la violazione delle norme in tema di convocazione in assemblea, appare assorbente in quanto da essa deriva la legittimità o meno delle successive delibere.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto cessata la materia del contendere in quanto, dall'esame dei documenti di parte convenuta versati in atti, risulta che l'assemblea ratificava, mediante successive delibere assunte nell'assemblea del 12.3.2019, quelle impugnate in questa sede cosi che cessava inevitabilmente la "res litigiosa" ovvero la materia del contendere appunto.

Atti giudiziari, avvenuta notifica per compiuta giacenza

Ciò posto, poiché - come evidenziato sopra - la questione della illegittimità della convocazione è questione assorbente e risulta fondata, deve meritare accoglimento. Varie pronunce sono state emesse sul tema: una per tutte è la sentenza della Corte di Cassazione SS. UU. n. 4806/2005 secondo la quale sono soggette ad annullamento le delibere recanti vizi inerenti la regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiori a quelle previste dalla legge, quelle affette da irregolarità che violano prescrizioni legali, di regolamento o convenzionali e, in generale, tutte le delibere affette da vizi inerenti il procedimento di formazione della volontà del condomìnio nonché quelle che violano l'art 1136 cod. civ.

Nel caso di specie, la doglianza sollevata dall'attore, relativa alla illegittimità della convocazione assembleare, comporta un vizio attinente la regolare costituzione dell'assemblea che è idoneo a cagionare l'annullamento delle delibere assunte in tale sede.

Essendo l'attore un condòmino, l'amministratore - in ossequio dell'art 66 disp att. cod. civ. - avrebbe dovuto inviare la convocazione entro il termine previsto; a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, qualora la convocazione sia stata eseguita mediante racc a/r, quest'ultima entra nella sfera di disponibilità del destinatario quando vi sia prova dell'avvenuto recapito presso l'indirizzo del destinatario medesimo o, in caso di assenza, qualora risulti l'avviso di giacenza (cfr Cass n. 22240/13; Cass n. 22311/16).

Tale orientamento risulta suffragato anche da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (n. 24041/2020) secondo la quale ai fini del calcolo del termine previsto per la valida convocazione del condòmino, ovvero 5 giorni prima dell'assemblea, non conta il momento in cui viene inviato l'avviso, bensì la data dalla quale inizia la giacenza presso l'ufficio postale per il ritiro dello stesso.

Giacenza del verbale d'assemblea e termini di impugnazione, dietrofront della Cassazione

Ciò posto, affinché il condòmino possa validamente partecipare all'assemblea occorre che l'avviso, quale atto recettizio, non debba essere solo inviato ma anche ricevuto dal destinatario entro il termine previsto dalla legge.

A tale scopo l'amministratore, si legge ancora nella suddetta pronuncia, deve dimostrare che l'avviso è stato inviato in tempo utile e, nell'ipotesi di invio dello stesso con racc a/r, ove il destinatario sia assente, è necessario che la data di consegna coincida con quella di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale onde consentirne il ritiro.

Avviso di convocazione assemblea, alcune considerazioni finali

Per completezza aggiungiamo che l'avviso di convocazione in assemblea può essere anche notificato dal singolo condòmino in alcuni casi, ovvero: se l'amministratore non sia stato nominato qualora i condòmini siano meno di otto oppure nel caso in cui l'amministratore, nonostante le richieste da parte dei condòmini per la convocazione dell'assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c., non abbia provveduto.

L'avviso, oltre che a mezzo racc a/r, può essere comunicato con altri strumenti che consentano di accertarne la ricezione come ad esempio la pec.

Nel caso di specie il condomìnio non ha provato di aver convocato per l'assemblea l'attore nei termini di legge riconoscendo - al contrario - di non aver eseguito tempestivamente la convocazione stessa.

Ciò posto, il Tribunale di Roma riconosceva la soccombenza teorica in capo al condomìnio convenuto considerato anche l'assorbimento delle altre contestazioni in base al principio della ragione più liquida, come argomentato sopra.

In conseguenza della soccombenza teorica il Tribunale adito condannava il condomìnio alla rifusione delle spese di lite, sulla base dell'attività effettivamente svolta, dichiarando altresì cessata la materia del contendere.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 28 dicembre 2020 n. 28632
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