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Il conflitto di interessi deve essere reale

Cos'è il conflitto di interessi? Quando assume rilievo sulla deliberazione?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Il conflitto di interesse del condomino

Cosa può succedere se un condomino si trova rispetto ad un determinato ordine del giorno dell'assemblea a cui sta partecipando, portatore non solo dell'interesse collettivo, quale condomino, ma anche portatore di un interesse individuale in contrasto con quello dell'assise?

La questione è stata di recente affrontata dalla decisione n. 6644 del 23 dicembre 2020 della Corte di Appello di Roma.

Conflitto di interessi del condominio, il caso risolto. Appello Roma n. 6644 del 23 dicembre 2020

Nel caso di specie alcuni condomini impugnano la delibera con cui è stata disposta l'installazione di una nuova canna fumaria per il riscaldamento centrale ed un nuovo percorso del relativo condotto.

Tra i vari motivi di impugnazione rilevano che altra condomina si è trovata in conflitto di interesse nella sua espressione di voto in quanto pregiudicata dal mantenimento del precedente percorso.

Il condominio si è costituito chiedendo il totale rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale di primo grado ha emesso sentenza di rigetto e di condanna alle spese in capo agli attori.

I condomini promuovono appello chiedendo la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento della medesima delibera nonché la riduzione in pristino di quanto eseguito in ragione della stessa delibera impugnata, come la rimozione dei manufatti nel frattempo installati, oltre alla condanna di restituzione di quanto versato a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.

Anche qui, il condominio si costituisce quale appellato, domandando il rigetto delle domande di cui all'atto di appello, previa declaratoria di inammissibilità.

La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi in merito a diverse questioni sollevate dalle parti, si sofferma anche sul tema dell'asserito conflitto di interessi della condomina.

Il conflitto di interessi condominiale

Il Giudicante evidenzia che in ambito condominiale la situazione di conflitto di interessi implica l'esclusione dal voto dei condomini i quali, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi personali, estranei alla loro personale situazione soggettiva di condomino, in potenziale conflitto con quelli del "condominio".

Dato questo principio per presupposto, simile conflitto non è configurabile se non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra le ragioni personali, che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei condomini di maggioranza, e l'interesse cosiddetto istituzionale del "condominio".

Prosegue la Corte asserendo che la situazione di conflitto di interessi deve essere valutata non con riferimento ai contrastanti interessi tra i condomini ma con riferimento ad un eventuale contrasto tra l'interesse del singolo partecipante al gruppo, che con il voto persegua un interesse estraneo alla sua personale situazione soggettiva di condomino, e l'interesse istituzionale del condominio (v. Cass. 18.05.2001 n. 6853).

In ragione di queste osservazioni, rileva nel merito della vicenda posta al suo vaglio che non risultano essere stati identificati due interessi in contrasto tra loro - l'uno facente capo personalmente alla condomina e l'altro al condominio inteso come gruppo - per cui possa affermarsi che lo scopo effettivamente perseguito dal condomino sia incompatibile con la realizzazione dell'interesse comune e che il perseguimento dell'interesse individuale possa recare danno al condominio. La semplice pendenza di una controversia fra la condomina ed il condominio, come è avvenuto nel caso di specie, è insufficiente a dare vita ad un conflitto di interessi, con riferimento alla specifica questione concernente la nuova canna fumaria.

Anche in caso di conflitto di interessi in assemblea il condomino può votare

Conflitto di interessi del condominio e quorum deliberativi

Entrando poi nel merito dei quorum deliberativi della decisione assembleare, la Corte nota come essa è stata validamente assunta a maggioranza semplice perché l'oggetto della decisione non involgeva un'innovazione ma la semplice sostituzione di una porzione di bene comune (facente parte dell'impianto di riscaldamento centralizzato) ormai non più utilizzabile (perché la canna fumaria risultava essere in eternit) con una nuova, seppur con modifiche dettate da criteri di merito, non sindacabili in sede di impugnativa della delibera.

Le condizioni per il conflitto di interessi

Quanto detto sta a significare che per ritenere sussistente il conflitto di interessi in capo al condomino occorre la ricorrenza di due condizioni: il voto del condomino in potenziale conflitto deve perseguire un interesse in contrasto con quello del condominio e questo stesso voto deve essere stato determinante per la formazione della maggioranza.

Si tratta del cd. principio della resistenza sulla cui base se risulta che la delibera avrebbe avuto lo stesso esito anche con l'astensione del condomino confliggente, la votazione non può essere annullata.

Mentre questo secondo requisito è di pronta verifica, in relazione all'analisi numerica dei quorum per teste e millesimi, il primo è di più difficile riscontro.

Per i dati numerici è sufficiente una semplice sottrazione: se la maggioranza rimane ferma senza considerare il voto del condomino in conflitto, si conclude che si sarebbe ugualmente formata la maggioranza necessaria all'approvazione del punto all'ordine del giorno, pertanto la delibera non è annullabile.

Dal lato opposto, se eliminando il voto in discussione l'esito della decisione cade, il conflitto di interessi può legittimare l'azione legale volta a chiedere l'annullamento della votazione.

Ricerca e verifica del codice fiscale del condominio

Il primo requisito, invece, ha contenuto più aleatorio. In generale si può osservare che si ha conflitto di interessi in condominio quando un singolo condomino ha un interesse proprio in conflitto, reale o potenziale, con quelli del condominio, manifestandosi come due interessi antagonisti, potendo pertanto esprimere un voto in contrasto con l'interesse condominiale al solo vantaggio personale.

Facoltà di astensione e esclusione del conflitto di interessi del condominio

Il condomino che si trova in conflitto di interessi dovrebbe astenersi su quel determinato argomento. Non si può parlare di dovere di astensione ma solo di facoltà.

L'assemblea può valutare, caso per caso, se l'interesse comune risulta compromesso dall'interesse egoistico del singolo e quindi, se del caso, disporre l'esclusione del voto del confliggente.

L'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve sempre essere inviato a tutti i condomini, non solo perché è la sua omissione può comportare di per sé l'annullamento delle delibere ma anche perché per il caso di confliggente non si ha una preventiva conoscenza della sua manifestazione di voto o della sua astensione o del conseguente raggiungimento della prova della resistenza.

Conflitto di interessi del condominio e danno concreto

Di recente il Tribunale di Roma (Trib. Roma, 12 marzo 2019, 5363) ha affermato che l'annullamento della delibera a causa del conflitto di interesse di un condomino deve portare con sé la dimostrazione del danno creato al condominio, danno causato proprio dalla votazione divergente rispetto all'interesse collettivo.

Di conseguenza, si rileva che se non c'è stato danno, il conflitto di interessi, pur se esistente, non è sufficiente a rendere invalida la votazione.

Sentenza
Scarica App. Roma 23 dicembre 2020 n. 6644
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