Delega per partecipare all'assemblea: il caso della condòmina
Per partecipare all'assemblea esistono due modi:
- presentarsi personalmente, o nel caso di assemblea on-line collegarsi sulla piattaforma individuata il giorno della riunione;
- conferire delega ad un'altra persona, sia essa condòmino o terzo (salvo divieto regolamentare) per presentarsi al suo posto.
Nel caso di specie, risolto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 78 del 4 gennaio 2021, una condòmina aveva partecipato per delega, conferendola ad altra condòmina tramite un'email.
Questo fatto, seppur non centrale all'esito della controversia è stato comunque oggetto di decisione da parte del giudice adito.
Questi è stato chiamato in causa in relazione all'impugnazione di una delibera riguardante lavori condominiali: il profillo della delega è meritevole di attenzione perché si forma su un aspetto molto attuale alla luce dei dispositivi tecnologici oggi in uso: quale forma scritta per conferire delega?
Come detto, una delle obiezioni della condòmina impugnante era l'irregolarità della delega da essa stessa conferita perché concessa via email.
La questione, in via preliminare, assumeva rilevanza centrale perché tra le eccezioni opposte dal condominio v'era quella di tardività dell'impugnazione.
Entriamo nel merito: come sempre è utile per meglio comprendere la vicenda partiamo dalle norme.
Delega a partecipare all'assemblea, le norme
L'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile regolamenta le modalità di partecipazione all'assemblea. In particolare il primo comma recita: «ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice».
Prima della modifica dell'art. 67 disp. att. c.c., sarebbe meglio dire dalla sua integrale sostituzione, ad opera della legge n. 220 del 2012, la legge non faceva nessuna menzione alla forma che doveva avere la delega, sicché pacificamente era consentita anche la delega in forma orale.
Quanto al rapporto che si va ad instaurare tra delegante e delegato, la Cassazione ha avuto modo di affermare che «in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condominio rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato» (Cass. 26 aprile 1994 n. 3952).
In sostanza Tizio partecipa per Caio e per suo nome e conto (la delega è chiaramente un mandato con rappresentanza) vota in assemblea. È discusso se la delega possa essere rilasciata anche con specifica indicazione di voto.
La critica a questa possibilità sta nel fatto che, si dice, la volontà dell'assemblea si forma al termine della discussione, non prima. Vero, ma siccome la volontà collegiale è una fictio iuris e si fonda sulle volontà dei singoli, non si può certo dire che non possano essere volontà predeterminate. Ma non è questo il punto, andiamo oltre.
Delega a partecipare all'assemblea, forma scritta non specificata
Nel caso di specie, dice il giudice, la delega c'è ciò che manca è la sua sottoscrizione da parte del delegante.
Ciò può essere sufficiente per far considerare mancante di valore per requisito di forma quel documento.
No, per il giudice capitolino. Si legge in sentenza che «ai sensi del novellato art. 67, 1° cpc, disp. att. c.c. "ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta." ma nulla dice la norma in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben può essere costituita da una semplice mail.
La legge, infatti, non vieta di poter utilizzare questo mezzo per conferire la delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all'oggetto del conferimento anche il soggetto delegato, requisiti pienamente integrati nella specie.»
Nel caso di specie, va specificato per completezza, la condòmina impugnante aveva prodotta essa stessa la delega conferita via email, salvo contestarne successivamente la validità.
Il fatto (ossia il riconoscimento), però, non è stato comunque elemento fondamentale per la decisione del giudice. In effetti il valore di delega di un'email, con particolare riferimento alla titolarità dell'indirizzo del mittente, può essere tratto aliunde, ad esempio dal fatto che quell'indirizzo sia stato già utilizzato, pacificamente, per altre comunicazioni condominiali.
Delega a partecipare all'assemblea, le prospettive date dalla soluzione del Tribunale di Roma
L'interesse per il principio espresso è dato dalle ricadute pratiche o meglio dalle conseguenze per valutazione di prassi già in essere, se questo dovesse essere ribadito.
Esempio: delega conferita via sms o tramite servizio di messaggistica (es. whatsapp).
Se vale il principio che alla forma scritta non corrisponde l'obbligo di sottoscrizione (al più aggiungiamo noi di certezza del mittente) è chiaro, allora, che qualunque strumento di conferimento del mandato dal quale si possa desumere una volontà e dimostrarne la sua riconducibilità al mittente può essere utilizzato per il conferimento della delega a partecipare all'assemblea condominiale.