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Chi lamenta che un voto sia stato espresso in conflitto d'interessi deve dimostrare tale conflitto e guai a chi toglie all'assemblea il potere di nominare l'amministratore di condomino

Conflitto d'interessi e competenza a nominare l'amministratore di condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Se le sentenze fossero delle favole allora i principi in esse contenuti dovrebbero essere considerati la loro morale.

La morale della favola, si sa, è l'insegnamento che si tira fuori dal racconto. Quell'insegnamento va seguito se, in futuro, si vuole agire correttamente e dev'essere osservato da chi giudica l'azione altrui.

Andando fuor di metafora; i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza sono importanti, perché:

  • da un lato indicano come dev'essere interpretata una legge;
  • dall'altro in che modo devono essere risolte future simili controversie.

Nell'ordinamento italiano i precedenti non sono vincolanti ma è prassi che una sentenza ben motivata rappresenti un punto di riferimento per tutti i magistrati; è così che si formano quelli che chiamiamo gli orientamenti giurisprudenziali dominanti o unanimi.

Chiaramente se i principi sono contenuti in sentenze di Cassazione, il massimo grado della giustizia ordinaria, la loro importanza è ancora più alta.

La sentenza di cui ci andremo ad occupare qui di seguito contiene due principi di diritto non nuovi (il che spesso coincide con importanti perché consolidati nel tempo) ma al contempo pregni di notevole rilevanza pratica. La pronuncia è la n. 13011 del 24 maggio 2013 ed in essa ci si occupa, tra le altre cose di conflitto d'interessi e di competenza a nominare l'amministratore di condominio.

Chiedere l'annullamento della deliberazione per conflitto d'interessi

Conflitto d'interessi

Un condomino è in conflitto d'interessi con il condominio quando la sua posizione è contrastante con quella della compagine. S'immagini la causa che il condominio intende iniziare contro di esso: è evidente che la situazione di confliggenza impedisca una sua partecipazione imparziale alle decisioni dell'assise.

Se esiste una situazione di conflitto, dunque, il condomino non può partecipare alla votazione su quell'argomento.

Le norme dettate in materia di condominio negli edifici non si occupano di disciplinare la situazione di votazione in conflitto d'interessi.

In questo contesto, pertanto, è necessario guardare alle disposizioni che disciplinano simili. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono tali quelle dettate per le società. Insomma per il conflitto d'interessi bisogna guardare all'art. 2377 c.c., il cui primo comma recita:

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Non basta che il condomino voti il una situazione di conflitto d'interessi ma è anche necessario che quel voto sia stato determinante per raggiungere quella decisione. Chi ritiene che si versi in una simile situazione ed intenda far valere le proprie ragioni davanti ad un giudice dev'essere in grado di dimostrare questi fatti.

In tal senso, ed in conformità a quanto detto in altre circostanza, nella sentenza n. 13011 si legge che "con riguardo alle delibere dell'assemblea del condominio, secondo cui tale situazione va accertata non in astratto, ma in concreto, richiedendo la verifica di una sicura divergenza tra l'interesse del singolo condomino e quello comune (Cass. n. 10754 del 2011; Cass. n. 3944 del 2002).

Ne deriva che al fine di determinare l'invalidità del deliberato assembleare adottato con il voto determinante di colui che si assume persegua un interesse in conflitto con quello comune, non è sufficiente allegare che questi si trovi in una situazione astrattamente contrastante, ma è necessario dimostrare che egli abbia, in concreto, perseguito altro interesse, incompatibile con quello collettivo" (Cass. 24 maggio 2013 n. 13011).

Competenza per la nomina dell'amministratore di condominio

Quante volte leggiamo o sentiamo dire che in un condominio il costruttore s'è riservato la nomina dell'amministratore o si è riservato direttamente l'amministrazione dell'edificio per uno o più anni?

In casi del genere, solitamente, queste disposizioni sono contenute in regolamenti contrattuali o comunque in clausole degli atti d'acquisto: tali regole devono essere considerate insanabilmente nulle.

Ciò perché "l'art. 1138 c.c., comma 4, dichiara espressamente non derogabile da parte del regolamento condominiale la disposizione posta dall'art. 1129, la quale riserva alla sola assemblea la nomina dell'amministratore e stabilisce la durata del suo incarico in un anno.

Ne deriva la nullità della clausola del regolamento condominale che riserva ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo il relativo potere di nomina e di revoca all'assemblea" (Cass. 24 maggio 2013 n. 13011).

Sentenza
Scarica Cass. 24 maggio 2013 n. 13011
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