#1 Inviato 15 Marzo, 2014 Gentili utenti, il mio Amministratore è anche titolare della ditta che esegue la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria al Condominio (così come fa con gli altri 250 condomini che amministra). Personalmente vedo in ciò un palese conflitto di interessi: come faccio a credere che possa fare gli interessi del Condominio senza fare anche gli interessi della propria ditta? (ad esempio gonfiando le ore di lavoro, intervenendo in via straordinaria quando non effettivamente richiesto, ecc.) C'è una qualche norma alla quale potremmo appellarci per revocargli il mandato? Grazie dell'attenzione
#2 Inviato 15 Marzo, 2014 E,' e sarà sufficiente all'assemblea in sede di approvazione dei lavori scegliere un'altra ditta, non è mica obbligata a servirsi di quella a cui fa capo l'amministratore.
#3 Inviato 15 Marzo, 2014 L'unica norma funzionante è la vostra personalità.(volontà,determinazione,comprensione delle tematiche condominiali,dialogo tra condòmini,chiarezza di linguaggio,puntualità nei pagamenti,presentazione di professionisti capaci,e chiarezza sul fatto che i fornitori li scegliete voi).
#4 Inviato 15 Marzo, 2014 Grazie delle risposte. Il problema è che la maggior parte degli interventi vengono classificati dall'amministratore come urgenti, e in quanto tali non interpella il nostro parere su a chi affidarli ma fa di testa sua, ovviamente mettendo in gioco la sua ditta. L'unica, credo, sia tentare di deliberare in assemblea l'esclusione della sua ditta da qualsivoglia intervento, ordinario o straordinario, magari proponendone un'altra (o altre) scelte da noi. Grazie ancora.
#5 Inviato 15 Marzo, 2014 L'unica, credo, sia tentare di deliberare in assemblea l'esclusione della sua ditta da qualsivoglia intervento, ordinario o straordinario, magari proponendone un'altra (o altre) scelte da noi. Grazie ancora. Dovreste considerare di cambiare amministratore più che cambiare fornitore
#6 Inviato 15 Marzo, 2014 Eh, infatti è quello che stiamo cercando di fare, ma arrivare a 501 millesimi è dura, considerate le mega-deleghe che detiene...
#7 Inviato 15 Marzo, 2014 L'amministratore non può più presentarsi in assemblea con deleghe. Saluti 🙂
#8 Inviato 15 Marzo, 2014 E infatti lo scorso mese non l'ha fatto: si è limitato a distribuirle alla sua "corte" di condomini a lui fedelissimi e a suo cognato, ottenendo lo stesso risultato degli anni precedenti.
#9 Inviato 15 Marzo, 2014 Allora non resta che puntare sulla sua revoca o su sue negligenze. Se, come pare, si fatica a metter insieme teste e millesimi sufficienti per revocarlo e sostituirlo, si deve puntare sulle sue mancanze gravi: - art. 1129 c.c. 9° comma "Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice." - art. 1130 c.c. " L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: [...] 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni" - art. 1105 c.c. 4° comma " Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore." Questi sono i casi più generalisti di mancanze gravi imputabili ad un amministratore, ma scorrendo il codice civile si trovano circostanze ancor più specifiche che potrebbero risultare utili al caso tuo. Saluti 🙂
#10 Inviato 16 Marzo, 2014 Grazie mille, Albano. Infatti ci stiamo facendo aiutare anche da alcuni legali perché il signore in questione è assai "navigato" e non è facile mettere in luce eventuali irregolarità... Buona domenica!
#11 Inviato 16 Marzo, 2014 Però potete contestare i lavori fatti ed eseguiti sotto la voce "urgenti", certo non è facile stabilire l'urgenza dalla necessità, ma secondo il mio parere e spero sarà confermato, l'urgenza per un lavoro dovrebbe essere quella in cui non ci sia neppure il tempo materiale per convocare l'assemblea straordinaria per l'urgenza della riparazione, p.es. pericolo per l'incolumità dei condomini o terze persone, oppure per allagamenti, per cui non è detto che tutti i lavori fatti eseguire dall'amministratore siano estremamente "urgenti", mentre la necessità della riparazione e/o intervento può essere adottata con tutta calma con la relativa convocazione di un'assemblea dove potranno essere presentati e visionati dei preventivi, anche presentati dai condomini. Insomma l'amministratore non è il padrone del condominio e non può fare ciò che vuole.
#12 Inviato 16 Marzo, 2014 se è iscritto a qualche associazione, provate , spiegando, con una bella raccomandata alla stessa 😎