#1 Inviato 6 Gennaio, 2015 Ciao a tutti, un breve quesito: il nostro regolamento di condominio dice che " il condomino che ha rapporti per forniture tra esso stesso e il condominio deve astenersi dal partecipare a deliberazioni ". Nel caso in oggetto si tratterebbe della tinteggiatura dello stabile. Il condomino in oggetto ha X millesimi, ma anche la consorte ha Y millesimi dello stesso stabile, probabilmente un altro appartamento. Si deve astenere anche la consorte? Grazie per le risposte
#2 Inviato 6 Gennaio, 2015 ciao non c'è nessun obbligo di astenersi, ma potrebbe essere solo questione di stile, ciò anche nel caso che il vostro regolamento sia contrattuale.
#4 Inviato 6 Gennaio, 2015 Allora il regolamento di condominio è carta straccia ? Cosa significa contrattuale?
#5 Inviato 6 Gennaio, 2015 Contrattuale significa che è stato citato ed allegato a tutti i rogiti di acquisto fin dalla vendita del primo appartamento, cioè nel momento stesso in cui si è costituito il condominio. Un regolamento contrattuale può essere modificato soltanto con l'unanimità. Un regolamento condominiale viene deciso dall'assemblea dei condomini a maggioranza, e sempre a maggioranza può essere modificato, vincolando al suo rispetto anche i dissenzienti. Saluti.
#6 Inviato 6 Gennaio, 2015 Trattasi di clausola vessatoria in quanto viola l'art. 1136 del c.c., anche se la vessatorietà deve essere provata, come deve essere provato il conflitto di interessi.
#7 Inviato 6 Gennaio, 2015 Si, il regolamento è contrattuale e il conflitto di interessi è palese. Mi par di capire che il regolamento, circa il conflitto di interessi suddetto , in definitiva è carta straccia, ossia interpretabile in diverse maniere. E invece quando esplicita che un condomino non può avere piu di due deleghe ? Come ci si comporta?
#9 Inviato 6 Gennaio, 2015 il nostro regolamento di condominio dice che " il condomino che ha rapporti per forniture tra esso stesso e il condominio deve astenersi dal partecipare a deliberazioni ". Si, il regolamento è contrattuale. Come punto di partenza, a fronte di regolari convocazioni trasmesse il condomino in oggetto potrebbe esser escluso dalla votazione; lo stesso non potrebbe valere per la sua consorte o viceversa o per entrambi. Si tratta di accertare chi sia il reale titolare (fra lui, lei o entrambi) dell'azienda interessata alla fornitura condominiale. Se chi ha interesse a votare non intende rinunciare, sarà a suo carico dimostrare la vessatorietà della norma contrattuale. Per contro rimarrà a carico della restante compagine condominiale dimostrare il conflitto di interesse. Molto più semplicemente l'etica ed il bon ton insegnano che laddove si è coinvolti in scelte che procurano a sè stessi un vantaggio di natura economica, è bene astenersi dal partecipare alla formazione della volontà condominiale... E invece quando esplicita che un condomino non può avere piu di due deleghe ? Come ci si comporta? Ogni condomino non può presentarsi in assemblea con più di due deleghe.
#10 Inviato 7 Gennaio, 2015 ciao shardana la limitazione nelle delleghe è semplicemento organizzativa, mentre quella della impossibilità a deliberare anche se inserita in un regolamento contrattuale è limitativa di diritti individuali (vessatoria) che va espressamente accettata dall'interessato.