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shardana

Votazione con condomino in conflitto di interessi

Ciao a tutti,

un breve quesito: il nostro regolamento di condominio dice che " il condomino che ha rapporti per forniture tra esso stesso e il condominio deve astenersi dal partecipare a deliberazioni ".

Nel caso in oggetto si tratterebbe della tinteggiatura dello stabile.

Il condomino in oggetto ha X millesimi, ma anche la consorte ha Y millesimi dello stesso stabile, probabilmente un altro appartamento.

Si deve astenere anche la consorte?

 

Grazie per le risposte

ciao

non c'è nessun obbligo di astenersi, ma potrebbe essere solo questione di stile, ciò anche nel caso che il vostro regolamento sia contrattuale.

Allora il regolamento di condominio è carta straccia ?

Cosa significa contrattuale?

Contrattuale significa che è stato citato ed allegato a tutti i rogiti di acquisto fin dalla vendita del primo appartamento, cioè nel momento stesso in cui si è costituito il condominio. Un regolamento contrattuale può essere modificato soltanto con l'unanimità. Un regolamento condominiale viene deciso dall'assemblea dei condomini a maggioranza, e sempre a maggioranza può essere modificato, vincolando al suo rispetto anche i dissenzienti. Saluti.

Trattasi di clausola vessatoria in quanto viola l'art. 1136 del c.c., anche se la vessatorietà deve essere provata, come deve essere provato il conflitto di interessi.

Si, il regolamento è contrattuale e il conflitto di interessi è palese.

Mi par di capire che il regolamento, circa il conflitto di interessi suddetto , in definitiva è carta straccia, ossia interpretabile in diverse maniere.

E invece quando esplicita che un condomino non può avere piu di due deleghe ? Come ci si comporta?

il nostro regolamento di condominio dice che " il condomino che ha rapporti per forniture tra esso stesso e il condominio deve astenersi dal partecipare a deliberazioni ".
Si, il regolamento è contrattuale.

Come punto di partenza, a fronte di regolari convocazioni trasmesse il condomino in oggetto potrebbe esser escluso dalla votazione; lo stesso non potrebbe valere per la sua consorte o viceversa o per entrambi. Si tratta di accertare chi sia il reale titolare (fra lui, lei o entrambi) dell'azienda interessata alla fornitura condominiale.

Se chi ha interesse a votare non intende rinunciare, sarà a suo carico dimostrare la vessatorietà della norma contrattuale. Per contro rimarrà a carico della restante compagine condominiale dimostrare il conflitto di interesse.

 

Molto più semplicemente l'etica ed il bon ton insegnano che laddove si è coinvolti in scelte che procurano a sè stessi un vantaggio di natura economica, è bene astenersi dal partecipare alla formazione della volontà condominiale...

 

 

E invece quando esplicita che un condomino non può avere piu di due deleghe ? Come ci si comporta?

Ogni condomino non può presentarsi in assemblea con più di due deleghe.

ciao shardana

 

la limitazione nelle delleghe è semplicemento organizzativa, mentre quella della impossibilità a deliberare anche se inserita in un regolamento contrattuale è limitativa di diritti individuali (vessatoria) che va espressamente accettata dall'interessato.

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