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Atti giudiziari, avvenuta notifica per compiuta giacenza

Breve panoramica sulla compiuta giacenza degli atti giudiziari.
Avv. Alessandro Gallucci 

Si sente spesso parlare di compiuta giacenza, ossia di un fatto rilevante nell'ambito della consegna della corrispondenza e legato al decorrere del tempo.

Trascorso un determinato periodo di tempo si ha per compiuta una giacenza, ossia si realizza una condizione che consente l'esecuzione di un altro adempimento o comunque la formalizzazione di un avvenimento.

Nel caso della notificazione degli atti giudiziari, la compiuta giacenza entro un dato termine consente di considerare correttamente notificato l'atto che s'è tentato di consegnare nelle mani del destinatario.

Entriamo più nel dettaglio: quando si deve notificare un atto giudiziario, il principio base indicato nel codice di procedura civile prevede che questo debba essere consegnato dall'ufficiale giudiziario direttamente nelle mani del destinatario o comunque di una persona abilitata a riceverlo (si pensi alla moglie, ai figli maggiorenni, oppure in determinati casi al portiere).

In casi particolari (si pensi, per esempio, alle sanzioni per violazioni del codice della strada, oppure in assenza della persona destinataria o suoi addetti) è possibile provvedere alla notificazione dell'atto mediante il servizio postale.

Attualmente in quanto esecutore del contratto di servizio postale universale, Poste Italiane è l'unico vettore postale abilitato ad espletare questo servizio.

Vediamo più da vicino le regole: le norme di riferimento sono contenute nella legge n. 892 del 1980 intitolata Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Il principio che si afferma in questa legge – che per l'appunto disciplina la consegna a mezzo posta degli atti giudiziari – è che il suddetto atto debba essere consegnato dall'operatore postale nelle mani della persona del destinatario o, in sua assenza, a soggetti abilitati al ricevimento (art. 7 l. n. 892/80).

Che cosa succede, invece, se nessuno può ritirare l'atto che l'agente postale si accinge a consegnare?

A disciplinare la fattispecie è l'art. 8 della legge n. 892 del 1980 che riguarda anche gli effetti della così detta compiuta giacenza e la tempistica di calcolo di tali effetti. Vediamo più da vicino questo aspetto.

Se non si può notificare l'atto, dice il secondo comma dell'art. 8, questo “è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza”.

Oltre a tale adempimento, l'agente deve dare notizia al destinatario del fatto che abbia provato a notificare l'atto. In che modo lo stabilisce sempre la norma in esame, la quale afferma che “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.

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Tale raccomandata riveste fondamentale importanza ai fini della compiuta giacenza, che nel caso che stiamo esaminando vuol dire perfezionamento della notifica. In essa, infatti, dev'essere contenuto uno specifico avvertimento, ossia che il mancato ritiro del piego (atto giudiziario) entro dieci giorni dalla ricezione della (seconda) raccomandata comporta comunque il perfezionamento della notifica (in senso lato compiuta giacenza).

Ed infatti, il terzo comma dell'art. 8 l. n. 892 del 1980 specifica che “trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione”.

Sebbene la legge esaminata non parli espressamente di compiuta giacenza degli atti giudiziari, questa può essere considerata, in tale ambito, come il decorso del termine che consente di considerare notificato l'atto inviato o comunque quello che legittima alla restituzione del medesimo atto al mittente.

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