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La sussistenza dell'interesse ad agire per l'impugnativa a delibera condominiale: i presupposti

La pronuncia del Tribunale pugliese consente una riflessione sull'interesse ad agire del condomino per l'impugnativa a delibera condominiale.
Avv. Nicola Frivoli 
9 Mag, 2023

Con pronuncia emessa in data 21 aprile 2023, n. 935, il Tribunale di Taranto rigettava l'impugnativa a diverse delibere condominiali da ritenersi nulle, annullabili, proposte da un condomino.

Carenza nell'interesse ad agire dell'attore: Fatto e decisione

L'attore, a sostegno delle proprie ragioni, deduceva l'invalidità delle deliberazioni impugnate per irregolarità nella convocazione e costituzione dell'assemblea, nel quorum e nella indicazione dei criteri di ripartizione delle spese adottate nel rendiconto.

Si costituiva il Condominio-convenuto, evidenziando l'infondatezza dell'assunto della controparte, chiedendo il rigetto dell'impugnativa a delibere condominiali, in particolare eccepiva la nullità del libello introduttivo, nonché l'assenza di prova in ordine alla sussistenza ad agire dell'istante. Veniva, altresì, rigettata l'istanza di sospensione delle delibere.

La causa veniva istruita in via meramente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni; a tale udienza il giudice monocratico introitava la causa per la decisione, assegnando i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.

Il giudicante ha esaminato nel merito della controversia la questione sollevata da parte convenuta avente ad oggetto la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.

Infatti, il detto art. 100 c.c. prevede che, per proporre una domanda in giudizio, è necessario avervi interesse, sicché l'interesse ad agire può essere definito come il rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto, che è stata affermata, e il provvedimento di tutela giurisdizionale, che viene domandato.

Esso si distingue dall'interesse "sostanziale", per la cui protezione si intenta l'azione: l'interesse ad agire è perciò un interesse "processuale", secondario e strumentale rispetto all'interesse sostanziale primario, ed ha per oggetto il provvedimento che si domanda al magistrato, come mezzo per ottenere il soddisfacimento dell'interesse primario, rimasto leso dal comportamento della controparte (o, più genericamente, dalla situazione di fatto oggettivamente esistente).

In tal senso, l'interesse ad agire è condizione necessaria e fondamentale per intentare l'azione, in generale, ed è configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato

Proprio in tema di impugnativa a delibera condominiale, oltre l'aspetto afferente la rilevanza della domanda proposta, ex art. 1137 c.c., previo espletamento del procedimento di media-conciliazione, ciò che risulta fondamentale è che il condomino che impugna deve avere un interesse ad agire concreto e rilevante per la dichiarazione di invalidità dell'atto collettivo oggetto dell'azione.

In altri termini, il condominio che intenda proporre l'impugnativa a delibera condominiale, per l'assunta erroneità della ripartizione delle spese, deve dimostrare di avervi interesse.

Tale interesse presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale.

L'impugnazione della delibera condominiale non può essere fondata su un interesse astratto del condòmino alla legalità e correttezza della gestione comune: è invece necessario che il condòmino che impugna la delibera sia portatore di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento, correlato alla posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di annullamento può derivare.

Pertanto, spetta al condòmino che impugna allegare e dimostrare di avervi interesse e che dalla delibera in questione ne consegua un apprezzabile suo personale pregiudizio (Trib. Catania sez. III, 22 giugno 2022).

Nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale pugliese, si rileva la mancanza di qualvisoglia prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire della parte attrice nell'atto introduttivo.

Requisiti per dimostrare l'interesse ad agire nell'impugnativa condominiale

Per stabilire, quindi, se sussista l'interesse ad agire, come condizione dell'azione, non si possono prendere in esame fatti eventuali o ipotetici, ma è necessario che esistano circostanze concrete che dimostrino l'esistenza di un pregiudizio attuale rispetto alla temuta lesione del diritto; nella valutazione dell'interesse ad agire, il giudice deve, poi, fare riferimento alle ragioni prospettate dalle parti e alla concreta utilità che esse si possano ripromettere di ottenere dall'accoglimento della domanda, con la conseguenza che per impugnare una decisione assembleare è necessario che l'attore abbia un interesse giuridicamente rilevante alla sua caducazione.

Sentenza
Scarica Trib. Taranto 21 aprile 2023 n. 935
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