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I condomini possono sempre sostituire una delibera con un'altra che elimini il vizio della delibera originaria

Con la disamina della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, si evidenzia l'importanza della corrispondenza tra le due deliberazioni affinché si produca un'efficacia sanante.
Avv. Nicola Frivoli 

Con sentenza emessa in data 20.12.2021, n. 40827, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su quattro motivi di censura di un ricorrente-condomino, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, del 24 maggio 2016, n. 870. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione della deliberazione approvata in data 3.1.2012 dall'assemblea condominiale, dove un condomino aveva eccepito il mancato invio dell'avviso di convocazione nei termini di legge, nonché veniva rilevata la mancata verbalizzazione nei condomini presenti e dei millesimi di riferimento per ognuno e la conseguenza impossibilità di verifica del quorum deliberativo, nonché vizi nella costituzione dell'assemblea e, tra l'altro, ci censurava l'adozione di una seconda deliberazione per sanare alcune violazione della detta delibera impugnata (in data 8.12.2012), in particolare, la mancanza corrispondenza dei contenuti degli atti collettivi.

Il giudice del gravame aveva rigettato i motivi di appello proposti dal condomino-appellante, e aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere inerente la mancata nomina del nuovo amministratore, con la prorogatio del precedente, nonché sull'approvazione del bilancio preventivo, ritenendo la corrispondenza delle due decisioni assembleari.

Sulla legittimazione ad agire del condomino pretermesso e mancata sottoscrizione dell'elenco dei condomini presenti

Il primo motivo del ricorso afferiva la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.c., artt. 1136, 1137 e 1138 c.c., nonché il travisamento delle circostanze di fatto riguardanti la costituzione dell'adunanza.

Il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1136, 1137 e 1138 c.c., in quanto la verbalizzazione dell'approvazione delle deliberazioni impediva di verificare la sussistenza dei quorum deliberativi necessari alla loro adozione.

I due motivi menzionati sono stati esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte e sono stati dichiarati entrambi del tutto infondati; nel primo, gli ermellini hanno considerato legittima, sul punto, la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato il gravame, atteso che il condominio (con previa verifica del Presidente) aveva inviato tempestivamente le comunicazioni della convocazione dell'adunanza, tramite l'amministratore di condominio.

Ma si era, altresì, accertato che il condomino-ricorrente non avesse la legittimazione a domandare l'annullamento della delibera (ai sensi degli artt. 1141 e 1324 c.c.), posto che legittimato ad eccepire il vizio di annullamento dell'atto collettivo è solo ed esclusivamente il condomino pretermesso, il quale ha l'onere di provare i fatti dai quali si deduce l'omessa comunicazione (in tal senso Cass. civ. sez. II, 10 marzo 2020, n.6735; Cass. civ., sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903).

Per quanto concerne, il secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte Territoriale conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale.

Infatti, non è da considerarsi invalidante la circostanza che non risulti richiamato nel verbale l'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione (elenco che va piuttosto inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), o che tale elenco non fosse sottoscritto, in quanto neppure l'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del presidente costituisce causa di annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. sez. VI-II, 16 novembre 2017, n. 27163).

Posso impugnare una delibera per omessa convocazione di un altro condominio?

La deliberazione impugnata deve essere sostituita con altra con medesimo contenuto, in mancanza non determina la cessazione della materia del contendere

Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 2377 c.c. e art. 100 c.p.c., in quanto la nuova deliberazione approvata l'8.12.2012 non poteva essere ritenuta idonea a far cessare la materia del contendere con riferimento alla delibera del 03.01.2012 impugnata, non essendovi coincidenza tra le due decisioni dell'assemblea.

In particolare afferivano alla nomina dell'amministratore che riguarda due periodi diversi e l'approvazione del consuntivo non eliminava l'interesse alla impugnazione del preventivo.

La Corte d'Appello piemontese riteneva, erroneamente, che la delibera adottata dall'assemblea in data 08.01.2012, con riguardo alla nomina del capo condomino ed approvazione del consuntivo, avesse determinato la cessazione della materia del contendere quanto ai punti della delibera impugnata del 03.01.2012, inerenti alla mancata nomina del nuovo amministratore ed alla prorogatio del precedente, ed all'approvazione del bilancio preventivo.

Dalla disamina della pronuncia della Suprema Corte, tale decisione del giudice del gravame contrasta con l'orientamento giurisprudenziale prevalente.

In altri termini, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea, farebbe venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, e determinerebbe la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8 c.c., dettato in tema di società di capitali (cfr. Cass. civ. sez. VI-II, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civ. sez. II, 10 ottobre 2010, n. 2999).

Infatti, l'art. 2377, comma 8, c.c., recita quanto segue: "L'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto…"

Ad ogni buon conto, affinché si verifichi la rinnovazione sanante, con effetti retroattivi, alla stregua della disposizione, contenuta nella menzionata norma, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, rimuovendo l'originaria causa di invalidità (Cass. civ. sez. II, 9 dicembre 1997, n. 12439; Cass. sez. II, 30 dicembre 1992, n. 13740).

Per meglio dire, come è avvenuto nella fattispecie posta al vaglio della Cassazione, nel denegato caso, l'assemblea decida di adottare altra delibera avente una portata del tutto nuova (come nella specie, nominando l'amministratore per il successivo periodo di gestione ed approvando il consuntivo per l'esercizio di era stato impugnato il preventivo), gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata (Cass. civ. VI-II, 08 giugno 2020, n. 10847).

Per completezza, l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, con conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento del quarto motivo sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto relativa alla censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, rimane assorbita dall'annullamento che viene disposto della sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle percorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio.

In conclusione, la Suprema Corte accoglieva il terzo motivo del ricorso, rigettava il primo e secondo, dichiarava assorbito il quarto motivo, cassava la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviava la causa, anche per le spese di giudizio alla Corte d'appello, in diversa composizione.

Sostituzione delibera contestata, soccombenza virtuale e spese di lite

Sentenza
Scarica Cass. 20 dicembre 2021 n.40827
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