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Sostituzione di delibera, quando si configura l'eccesso di potere?

Impugnazione della delibera condominiale, intervenuta sostituzione prima della introduzione della domanda giudiziale, legittimazione dell'amministratore a costituirsi in giudizio senza necessità di mandato dell'assemblea.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

Nell'impugnazione della delibera assembleare promossa avanti al Tribunale di Cassino, la cui sentenza (21 febbraio 2020 n.216) è oggetto del nostro esame, un condomino lamenta la nullità e/o annullabilità della stessa per contrarietà a norme imperative, lesione del patrimonio personale nonché, in particolare, per vizio di eccesso di potere.

Il l condominio, ritualmente costituito nella persona dell'amministratore, ha sollevato contestazioni alla domanda avanzata dall'attore chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di lite.

Instaurato regolarmente il giudizio, il condomino ha eccepito, ulteriormente, il difetto di procura dell'amministratore a stare in giudizio.

Legittimazione dell'amministratore a resistere in giudizio senza procura

In tema di condominio, la norma enunciata all'art. 1131 Cod. Civ. riconosce espressamente all'amministratore la rappresentanza processuale del condominio sotto due profili: al I comma, quale legittimazione attiva verso i condomini ed i terzi, che si traduce nel potere di promuovere vertenze nei confronti degli stessi, ed al II comma, quale legittimazione passiva, e quindi, di resistere alle domande giudiziali avanzate contro il condominio.

Su tale ultimo aspetto è importante evidenziare che, il II comma della citata disposizione, individua espressamente nella persona dell'amministratore il soggetto destinatario della notifica degli atti, anche di natura amministrativa, quando si intende introdurre in giudizio nei confronti del condominio, per "qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio "[1117]", nonché i provvedimenti amministrativi.

In entrambe le ipotesi, la rappresentanza dell'amministratore incontra il solo limite dei poteri a lui attribuiti dall'art. 1130 Cod. Civ. o dalle maggiori attribuzioni previste dal regolamento di condominio o dalla medesima assemblea.

Nel caso di cui trattasi, rettamente, il Tribunale non ha inteso accogliere la censura mossa dall'attore

in quanto l'amministratore è investito per Legge della facoltà di resistere in giudizio e conferire mandato ad un legale, senza la necessità di alcuna preventiva delibera ad hoc dell'assemblea né successiva ratifica del suo operato quando rientri nei poteri conferiti per l'ordinaria amministrazione.

A maggior conforto della correttezza della decisione assunta dal Tribunale, è utile rammentare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, non solo ha ribadito che l'amministratore non necessita di alcuna autorizzazione o ratifica per le controversie comprese, appunto, nei suoi poteri gestori ma, ha previsto che, nelle materie attinenti a questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e gestione, il medesimo può costituirsi anche senza autorizzazione a condizione che riceva ratifica posteriore dell'assemblea con effetto sanante (Cass. Civ. S.U., nn. 18331-18332/2010).

Tale principio è stato richiamato nelle sentenze successive e più recenti, determinando un orientamento costante, tra cui la sentenza emessa dalla Cassazione civile n. 1451/2014, la quale ha ribadito che "In tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso".

Giusta e conforme, per l'effetto, la pronuncia.

Eccesso di potere, esclusione

Venendo all'esame del merito della fondatezza della impugnazione formulata dal condomino, il Tribunale ha negato la ricorrenza dell'inquadramento della fattispecie de qua nell'istituto dell'eccesso di potere il quale si configura nell'ipotesi in cui una delibera assuma una decisione con esercizio arbitrario del potere discrezionale della assemblea in pregiudizio dei singoli condomini o dei beni comuni.

A tal riguardo, la Cassazione ha rappresentato che è fondata l'eccezione inerente l'eccesso di potere "quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, (…) in tal caso il giudice non controlla solo l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire se essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (…)." (Cass. Civ., Sentenza n. 5889/2001; Cass. Civ. Sentenza n. 19457/2005.)

Nella vicenda che ci occupa, già prima della introduzione del giudizio, il condominio ha adottato una nuova delibera con il medesimo ordine del giorno delle delibere assunte in precedenza ed oggetto di impugnazione, rivalutando e discutendo gli argomenti ivi illustrati.

In ragione, quindi, della avvenuta compiuta discussione e valutazione dei temi, nuovamente indicati all'ordine del giorno della delibera successiva a quella impugnata, non può ritenersi applicabile, il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 202 dell'8 gennaio 2016 richiamato dall'attore.

Chi decide e chi paga la sostituzione della fossa biologica?

Invero, in aderenza a quanto affermato da tale decisione, una delibera può legittimamente sostituirsi a quella già impugnata, se è intervenuto un riesame di quello precedente, mediante un nuovo apprezzamento ovvero una rivalutazione degli interessi.

Non possiamo ignorare, certamente, in quanto dirimente per una conforme disamina, che nel caso sottoposto innanzi al Tribunale di Roma, la delibera successiva è intervenuta nel corso del giudizio di impugnazione e, quindi, in un momento successivo alla proposizione dell'azione da parte del condomino.

Nella vicenda all'esame del Tribunale di Cassino, invece, è emerso dagli atti e documenti prodotti, che la impugnazione è stata introdotta dopo l'adozione della nuova delibera e, quindi, non poteva assumersi fondato l'intento elusivo espresso nella sentenza del Tribunale di Roma.

Parimenti, dalla lettura del verbale della nuova delibera adottata, si evince che l'assemblea ha operato regolarmente in quanto non ha proceduto ad una ratifica sic et simpliciter delle delibere impugnate ma ha rivalutato e discusso quanto oggetto delle precedenti, operando, pertanto, in piena regolarità, motivo per cui il Tribunale di Cassino ha rigettato la domanda dell'attore.

Compensazione delle spese e competenze legali

In ultimo, per quanto concerne le spese di giudizio, il Tribunale ha ritenuto di compensarle, aderendo all'orientamento consolidato enunciato dallo stesso, secondo cui è "opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali" (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).

Sostituzione delibera contestata, soccombenza virtuale e spese di lite

Sentenza
Scarica Trib. Cassino 21 febbraio 2020 n. 216
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