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Bocciatura del rendiconto ed eccesso di potere dell'assemblea

La delibera che boccia il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore, può essere considerata illegittima?
Avv. Alessandro Gallucci 

La delibera dell'assemblea di condominio che boccia il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore, può essere considerata illegittima per eccesso di potere e quindi impugnata dai condòmini che avevano votato favorevolmente?

La domanda che poniamo è frutto dell'enorme mole di quesiti che spesso vengono posti sul nostro forum da amministratori e condòmini.

Il senso del quesito non va trovato nella convinzione che l'Autorità Giudiziaria possa ribaltare le decisioni legittime di un organo sovrano, quanto piuttosto che possa eliminare le prese di posizione non conformi a legge; prese di posizione che, artatamente imbastite, hanno come scopo quello di bloccare la gestione della compagine.

Sindacato dell'Autorità Giudiziaria sulle delibere condominiali ed eccesso di potere: sono queste le due nozione intorno alle quali ruota la soluzione al quesito posto in principio.

Impugnazione delibere e poteri del giudice adito

Fino a che punto i giudici investiti della valutazione della legittimità della delibera possono spingersi nella valutazione del suo contenuto?

Al riguardo è costante quell'orientamento interpretativo che pone rigidi paletti ai poteri giudiziali. Per la Cassazione, l'Autorità Giudiziaria può valutare la legittimità (quorum, forme verbalizzazione, procedimento convocazione, legittimità deleghe, conflitto d'interessi, ecc.) delle delibere, ma non il merito, ossia il loro contenuto.

In tal senso e proprio in relazione alla delibera approvativa di un rendiconto, la Corte nomofilattica ha avuto modo di affermare che “il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità.

Ne consegue che non è suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 c.c., l'operato dell'assemblea condominiale in relazione alla questione inerente alla approvazione in sede di rendiconto di spese che si assumano superflue” Cass. 11 gennaio 2017 n. 454).

Come per molti altri argomenti, anche per questo è possibile rintracciare delle eccezioni.

La prima riguarda la competenza: è evidente che se ad essere contestata è la competenza dell'assemblea a prendere determinate decisioni, la valutazione della legittimità dell'operato dell'assise non può sfuggire al sindacato dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta dei casi di nullità della delibera per incompetenza.

Può poi accadere che l'assemblea sia formalmente legittimata a decidere su un argomento, ma lo faccia nel modo errato? La risposta è positiva e tale vizio può prendere il nome di eccesso di potere.

Delibere condominiali viziate da eccesso di potere, alcuni chiarimenti

Nozione di eccesso di potere della delibera condominiale

La giurisprudenza, cui bisogna guardare per fornire una nozione in merito, afferma che l'eccesso di potere è “ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante” (Cass. n. 5889 del 2001; Cass., n. 19457 del 2005)” (Cass. 18 settembre 2012, n. 15633).

Un concetto difficile da generalizzare con un esempio e che quindi necessita di una valutazione caso per caso.

L'ipotesi della bocciatura del rendiconto, ad avviso dello scrivente, nella misura in cui non sia motivata o comunque supportata da adeguati elementi di fatto e giuridici, potrebbe essere considerata viziata da eccesso di potere.

In tal caso, in ragione delle regole disciplinanti l'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetterebbe al condomino che contesta la bocciatura provare in giudizio l'arbitrio dell'assemblea e quindi, nella sostanza, anche la giustezza del rendiconto.

Per cercare di chiarire con maggiore incisività, potrebbe essere viziato da eccesso di potere il deliberato di bocciatura di un rendiconto che rispetto al preventivo non abbia alcun scostamento relativo a spese approvate, se non nella loro misura più alta e dovuta maggiori consumi.

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