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Presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio: da quando si applicherà questa norma?

Il tempo massimo di presentazione del rendiconto dopo la riforma.
Avv. Alessandro Gallucci 

La riforma del condominio negli edifici ha introdotto una rilevante novità in tema di termini per la presentazione all'assemblea (ai fini dell'analisi ed eventuale approvazione) del così detto rendiconto di gestione.

Il rendiconto, è bene ricordarlo, è l'atto con il quale l'amministratore, lo dice la parola stessa, rende conto all'assemblea della gestione del condominio per l'anno appena trascorso.

Da non perdere: (Esistono dei modi per obbligare l'amministratore a redigere il rendiconto in modo chiaro e preciso?

Ad oggi e fino al 18 giugno vale quanto detto dall'art. 1130, secondo comma, c.c., ossia che l'amministratore " alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione".

Tale disposizione, tuttavia, è mitigata dal fatto che si può chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore solamente se non presenta il conto della gestio per due anni.

Quanto alle modalità di redazione della rendicontazione, nel silenzio della legge, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che " in tema di condominio degli edifici, la validita' dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo non postula che la relativa contabilita' sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle societa', essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione; ne' si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facolta' di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore." (Cassazione 25 maggio 1984 n. 3231).

=> Come redigere il rendiconto

In questo contesto, di sostanziale assenza di specifica regolamentazione, s'inserisce la riforma.

L'art. 1130 n. 10 c.c., infatti, stabilisce che l'amministratore " deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni".

Insomma se l'anno di gestione si chiude al 31 dicembre, l'assemblea per l'approvazione del rendiconto dovrà essere convocata entro il 30 giugno.

Una domanda sorge spontanea: visto che la legge entrerà in vigore il 18 giugno, ossia quando molti anni di esercizio sono ormai già chiusi, quando avrà effettiva applicazione questa disposizione?

La legge n. 220/2012 non contiene norme che disciplinano la transizione da un regime normativo all'altro. Il che vuol dire che esse, secondo gli ordinari criteri previsti dalle disposizioni preliminari al codice civile, si applicheranno a partire dal 18 giugno o meglio, si applicheranno a tutti quegli esercizi di gestione che si chiuderanno dopo il 18 giugno.

Così, per far un esempio, se un condominio ha un anno di gestione che va dal 30 giugno alla stessa data dell'anno successivo, l'amministratore di quella compagine dovrà presentare la rendicontazione entro il 31 dicembre.

Diversamente potrà essere chiesta la sua revoca giudiziale per gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c. (nuova formulazione).

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