Ci stiamo avviando alle ultime chiusure di rendiconti di gestione prima che, l’entrata in vigore della “riforma”, porti con sé, per i prossimi consuntivi, specifiche regole di compilazione del documento contabile.
Insomma per l’ultima volta gli amministratori di condominio avranno spazio di manovra per redigere il bilancio “a modo loro”.
Fino al 18 giugno 2013, o meglio fino ai prossimi rendiconti, “in tema di condominio degli edifici, la validità dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione [...]" (Cass. 25 maggio 1984 n. 3231in Giust. civ. Mass. 1984, fasc.5).
A questo aggiungiamo anche che “l’art. 1130 c.c. – nello stabilire che l’amministratore, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione, non menziona a quali adempimenti debba attenersi prima di presentare il rendiconto all’assemblea.
L’amministratore, prosegue la corte meneghina, non è quindi tenuto – ove il regolamento di condominio non lo disponga espressamente – ad inviare, prima dell’assemblea, le copie della contabilità pertinente la sua gestione annuale. E ciò, nella considerazione che non è ammissibile l’estensione analogica, al condominio, dei principi che regolano il deposito dei bilanci delle società.
Ciascun condomino ha tuttavia la facoltà di richiedere e di ottenere l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo – e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea – senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività dell’amministratore, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi per le operazioni gravare esclusivamente sui condomini richiedenti” (App. Milano 19 gennaio 2011).
Ciò nonostante i condomini possono chiedere e pretendere chiarezza.
Bene sarebbe se tale chiarezza fosse deliberata in un’assemblea prima della presentazione del rendiconto.
Se ciò non fosse possibile, per mancanza di tempo, e se il vostro amministratore non è trasparente, non disperate e provate a indicargli per raccomandata, facendola firmare da quanti più condomini potete, quali indicazione deve seguire per redigere un rendiconto trasparente e comprensibile.
Ricordate, infatti, che “l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato” (Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148).
Come dire: quale vostro mandatario deve seguire le indicazioni che gli fornite per l’espletamento dell’incarico.
Qui ulteriori, preziose, informazioni sulle modalità di redazione di un rendiconto trasparente e sulla possibilità di verificare la correttezza del comportamento dell’amministratore:
https://www.condominioweb.com/ebook/ebook_amministratore_come_evitare_di_farsi_raggirare.php