#1 Inviato 29 Giugno, 2014 Vorrei sapere se, anche alla luce della nuova normativa sul condominio recentemente entrata in vigore, esiste un un termine entro il quale l'amministratore deve presentare all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013 e quello di previsione per il 2014. Inoltre vorrei sapere se i consiglieri devono preventivamente controllare ed approvare mediante sottoscrizione il bilancio consuntivo o se questo controllo spetta esclusivamente all'assemblea. Grazie ed un saluto a tutti
#2 Inviato 29 Giugno, 2014 Il bilancio può essere presentato ed approvato entro 180 giorni dalla chiusura, nel caso di chiusura al 31.12.13 l'ultimo giorno utile sarà il 29.06.14, i consiglieri possono controllare l'operato dell'amministratore, ma l'approvazione del bilancio e preventivo spetta unicamente all'assemblea, dove tutti potranno controllare le spese prima della votazione.
#3 Inviato 29 Giugno, 2014 Ma esiste un riferimento normativo? Mi serve in quanto vorrei premunirmi per una cotestazione.
#4 Inviato 29 Giugno, 2014 https://www.condominioweb.com/nelle-controversie-inerenti-alle-parti-comuni-del-supercondominio-la-legittimazione-processuale-attiva.1702 https://www.condominioweb.com/il-rappresentante-per-lassemblea-ordinaria-del-supercondominio.2126 https://www.condominioweb.com/tabelle-millesimali-e-supercondominio.418 https://www.condominioweb.com/le-caratteristiche-del-supercondominio.1321 https://www.condominioweb.com/se-i-partecipanti-al-supercondominio-sono-complessivamente-piu-di-sessanta-e-previsto.1797 https://www.condominioweb.com/il-supercondominio-inizia-ad-esistere-per-il-sol-fatto-che-alcuni-beni.764 https://www.condominioweb.com/chi-potra-partecipare-allassemblea-del-supercondominio-dopo-il-giugno.1241
#6 Inviato 29 Giugno, 2014 Non esiste nessuna Legge per il Supercondominio a parte quella dei 60 condomini (cc art. 1117 bis), ma esiste l'art. 1123 cc, condominio parziale al 3° comma; - Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità. In pratica si applica anche nel supercondominio, ossia ogni palazzina risulterà a sestante eccetto le proprietà comuni a tutte le palazzine che ricadono nel 1° comma dello stesso articolo; - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
#7 Inviato 29 Giugno, 2014 Ma guarda che io ho chiesto informazioni sul consuntivo e non sul supercondominio
#8 Inviato 29 Giugno, 2014 Scusami avevo confuso questo Topic con un altro che parlava di supercondominio. cc art. 1130; Attribuzioni dell'amministratore L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: ... 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.