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gianvito1973

Delibera assembleare e rendiconto

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Buonasera, sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito. Nel corso di una precedente assemblea l'amministratore (nominato dall'impresa costruttrice e quindi a rigore di legge la nomina é da considerarsi nulla) ha sottoposto all'approvazione dei presenti un rendiconto dell'anno senza computare nel riparto delle spese gli appartamenti invenduti e/o non terminati della ditta costruttrice (così come reciterebbe un articlo di regolamento condominiale). Ho fatto rilevare questa "anomalia" minacciando di impugnare la delibera assembleare nel caso in cui ciò fosse avvenuto. All'unanimità, pertanto, l'assembea ha deliberato di dare mandato all'amministratore di predisporre un nuovo rendiconto riformulato e contemplando - nel novero dei partecipanti alle spese - anche il costruttore per tutti i suoi appartamenti. Nel corso di questa seconda assemblea, però, l'amministratore ha letto una nota della ditta costruttrice la quale "minacciava", a sua volta, di impugnare la precedente delibera (non erano ancora trascorsi 30 giorni dalla precedente) per violazione del regolamento ed altre motivazioni. L'assemblea, intimorita dalle ritorsioni, provvede ad approvare all'unanimità (scluso il sottoscritto che dichiara voto contrario) il vecchio bilancio allegato assieme alla comunicazione di convocazione assembleare come una delle possibili opzioni (con partecipazione alle spese da parte della ditta oppure senza). Cbiedo, a questo punto, al di là del merito, una delibera assembleare può violare la volontà di una precedente? Mi spiego meglio: se la delibera assembleare avvenuta in data X ha previsto che l'amministratore avrebeb dovuto presentare un nuovo rendiconto prevedendo tra i partecipanti alle spese la ditta costruttrice, può l'amministratore e l'assemblea in data Y contravvenire take volontà? Grazie

1) L'assemblea successivamente può annullare l'approvazione precedente e modificarla.

 

2) Se davvero esiste un regolamento contrattuale che avete accettato (dovrebbe esserne fatto accenno sul rogito anche se non riportato integralmente) e che esonera il costruttore dalle spese condominiali per l'invenduto, la clausola è perfettamente valida, almeno per i primi 2 anni.

 

Se non esiste un regolamento contrattuale, avendo votato contrario potrai impugnare la delibera entro 30 giorni con buone probabilità di avere ragione.

Se esiste il regolamento contrattuale, lascia perdere perchè il costruttore ha ragione.

1) L'assemblea successivamente può annullare l'approvazione precedente e modificarla.

 

2) Se davvero esiste un regolamento contrattuale che avete accettato (dovrebbe esserne fatto accenno sul rogito anche se non riportato integralmente) e che esonera il costruttore dalle spese condominiali per l'invenduto, la clausola è perfettamente valida, almeno per i primi 2 anni.

 

Se non esiste un regolamento contrattuale, avendo votato contrario potrai impugnare la delibera entro 30 giorni con buone probabilità di avere ragione.

Se esiste il regolamento contrattuale, lascia perdere perchè il costruttore ha ragione.

Grazie per la risposta. A proprosito del regolamento contrattuale avevo raccolto informazioni in merito. Avevo capito che "il condominio" é da considerarsi alal stregua di un "consumatore" e, pertanto, le clausole che limitano e/o esonerano una parte da taluni obblighi sono da considerarsi vessatorie e, quindi, essere firmate espressamente con la "doppia firma". Inoltre, se la data in cui é stato predisposto il regolamento da parte della ditta é posteriore a quella in cui fu effettuato il primo rogito allora tale regolamento é annullabile.

Visto e considerato che ancora una volta il costruttore vuole mettervi i piedi in testa con le due clausole vessatorie "principi", proditoria imposizione totalmente contro legge dell'amministratore e accollo delle spese dell'invenduto col solito raggiro del regolamento contrattuale fatto firmare per "pararsi le terga", date per lo meno il benservito al suo "servo/schiavo" amministratore che sicuramente non farà mai i vostri interessi, richiedendo, almeno due condomini che posseggano 166,66 millesimi la convocazione di assemblea con la revoca e la nuova nomina. Questo nel caso egli abbia costruito un falso verbale di nomina con i primi acquirenti fatto magari firmare dal notaio, se invece non esiste alcun verbale potreste invece tranquillamente ignorare ogni sua richiesta di pagamento delle quote condominiali non riconoscendolo come amministratore in quanto mai da voi nominato con le dovute maggioranza

Visto e considerato che ancora una volta il costruttore vuole mettervi i piedi in testa con le due clausole vessatorie "principi", proditoria imposizione totalmente contro legge dell'amministratore e accollo delle spese dell'invenduto col solito raggiro del regolamento contrattuale fatto firmare per "pararsi le terga", date per lo meno il benservito al suo "servo/schiavo" amministratore che sicuramente non farà mai i vostri interessi, richiedendo, almeno due condomini che posseggano 166,66 millesimi la convocazione di assemblea con la revoca e la nuova nomina. Questo nel caso egli abbia costruito un falso verbale di nomina con i primi acquirenti fatto magari firmare dal notaio, se invece non esiste alcun verbale potreste invece tranquillamente ignorare ogni sua richiesta di pagamento delle quote condominiali non riconoscendolo come amministratore in quanto mai da voi nominato con le dovute maggioranza

In una precedente assemblea - dopo essere stato revocato - il vecchio amministratore ha approfittato della situazione di stallo venutasi a creare per avanzare la sua nuova candidatura ed essere rivotato... senza parole... più che la revoca dell'amministratore (in questo momento poco probabile per via delle fazioni venutesi a creare), sarebbe opportuno procedere alla modifica del regolamento nella parte in cui esso esonera il costruttore dalla partecipazione alle spese condominiali?

...sarebbe opportuno procedere alla modifica del regolamento nella parte in cui esso esonera il costruttore dalla partecipazione alle spese condominiali?

Il regolamento contrattuale è un contratto tra tutti quelli che lo hanno sottoscritto o accettato nell'atto di acquisto.

Per poterlo modificare nelle parti che incidono i diritti individuali (riparto in deroga al criterio legale), occorre l'unanimità dei contraenti per cui senza il consenso del costruttore non potrete mai modificare quella clausola contrattuale.

 

Il regolamento contrattuale è un contratto che può essere stipulato anche dopo il primo rogito.

Se il primo acquirente non vorrà accettarlo, quel contratto per lui non sarà valido.

Se tu hai accettato quel contratto, quel contratto è efficace nei tuoi confronti.

Il mio consiglio è quello di far trascorrere i 2 anni dall'atto di acquisto e poi invocare la clausola vessatoria.

La Giurisprudenza ha ritenuto vessatoria la clausola di esenzione dalle spese del costruttore solo trascorsi i due anni.

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