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Cessazione della materia del contendere e pagamento delle spese legali: ambito di applicazione dell'art. 2377 c.c.

Nuova delibera condominiale dal contenuto incompatibile con quella impugnata e cessazione della materia del contendere.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Una interessante sentenza emessa dal Tribunale di Catania, la n. 1961 del 09/05/2019, si sofferma, in particolar modo, sulla cessazione della materia del contendere, all'esito dell'adozione, da parte del Condominio, di una nuova delibera condominiale dal contenuto incompatibile con quella impugnata.

I fatti di causa. Un condomino impugnava una delibera assembleare che riteneva illegittima e nulla per avere, il Condominio, approvato un piano di riparto delle spese adottando un criterio di ripartizione contrario alla legge.

Si costituiva in giudizio il Condominio, il quale sollevava diverse eccezioni formali e sostanziali (eccepito anche un credito derivante da un decreto ingiuntivo fondato su altra delibera non impugnata).

Gli effetti esecutivi della delibera assembleare venivano sospesi limitatamente ad alcune voci, con ordinanza resa dal Giudice Istruttore il quale, evidentemente, aveva ritenuto sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per la parte della delibera esaminata in via cautelare.

Va detto, inoltre, che in udienza il procuratore del Condomini formulava una proposta conciliativa che veniva, tuttavia, rifiutata dall'attrice.

Nelle more del giudizio, inoltre, il Condominio, con nuova e successiva delibera assembleare, aveva deliberato sul punto contestato adottando una decisione incompatibile con quella oggetto della delibera impugnata. Il Condominio, in udienza, dichiarava quindi che era cessata la materia del contendere ma chiedendo che la condomina che aveva azionato il giudizio e si era rifiutata di accettare la proposta transattiva avanzata dal Condominio, venisse condannata alle spese del giudizio ex 13 D.lgs 28/2010 nonché anche ex art. 96 c.p.c.

Cessa la materia del contendere se la delibera impugnata viene riapprovata dall'assemblea.

La decisione. In giurisprudenza, è consolidato il principio secondo cui "nel giudizio di impugnazione contro la delibera dell'assemblea condominiale, l'adozione di una nuova delibera dal contenuto incompatibile con quella impugnata determina la cessazione della materia del contendere, in applicazione analogica dell'art. 2377, 8° comma, c.c.". (Cass. civ., sez. II, ord., 6 aprile 2018, n. 8515).

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Catania n. 1961 del 09/05/2019
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