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Delibera impugnata parzialmente revocata? Nessuna cessazione della materia del contendere

Parziale revoca della delibera oggetto d'impugnazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere condominiali, alla loro parziale sostituzione – anche nella forma della revoca – non accede la cessazione della materia del contendere, con conseguente conclusione del giudizio ai soli fini della liquidazione delle spese (così detta soccombenza virtuale).

Il perdurare dell'efficacia anche solo parziale della delibera oggetto di contestazione giudiziale dà diritto all'originario impugnante di ottenere una pronuncia che eventualmente dichiari l'invalidità della parte di deliberato contestato e non sostituito.

Questa, in breve sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25709 depositata in cancelleria il 30 dicembre 2016.

Un altro aspetto della pronuncia merita un cenno: è quello dell'addebito delle spese sostenute dal condominio per il recupero del credito verso il condomino moroso in assenza di un titolo di condanna. Prima di accennare a questa presa di posizione espressa incidenter tantum, vediamo i fatti che hanno portato alla sentenza.

Il caso: una condomina impugnava una delibera di approvazione del rendiconto di gestione che tra le spese personali vedeva una voce a suo carico di diversi milioni di lire (la causa era iniziata a cavallo del passaggio dalla lira all'euro!) relativi ad un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto contro la stessa e rispetto al quale era stata proposta opposizione.

Evidentemente – aggiungiamo noi in ragione di quanto si evince dalla sentenza – il decreto non era provvisoriamente esecutivo o comunque tale provvisoria esecutività era stata revocata.

A seguito di parziale rettifica del rendiconto condominiale, attraverso delibera revocativa della precedente che aveva approvato il suddetto rendiconto, la Corte di appello, cui la condomina aveva fatto ricorso a seguito di reiezione della domanda in primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere condannando parzialmente il condominio alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dalla condomina originaria attrice.

Questa riteneva comunque illegittima la decisione, in quanto non aveva invalidato la delibera nella parte non revocata, e quindi decideva di ricorrere in Cassazione. Gli ermellini hanno ritenuto fondate le doglianze della ricorrente.

Si legge in sentenza che, nel caso di parziale revoca di una delibera oggetto d'impugnativa giudiziale, si configura una modificazione del petitum ma non l'eliminazione tout court dell'attore a chiedere la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera oggetto del giudizio.

Le delibere nulle non possono essere sostituite da altre con identico contenuto

In questo caso, non solo la parziale e non totale revoca della delibera oggetto d'impugnazione, ma anche la sentenza definitiva resa tra le medesime parti in relazione al decreto ingiuntivo opposto lasciavano impregiudicato l'interesse della condomina ad ottenere una sentenza di invalidazione del deliberato.

In questo contesto e con riferimento all'addebito delle spese legali – in assenza di valido titolo di condanna – la Corte di Cassazione ha ricordato e ribadito che “è contrario ad ogni principio generale del sistema normativo italiano e, in ogni caso, ai principi che governano i rapporti all'interno di un condominio che le spese affrontate per il recupero dei contributi dovuti dal condomino moroso siano posti interamente a carico del medesimo” (Cass. 30 dicembre 2016 n. 25709).

Sentenza
Scarica Cass. 30 dicembre 2016 n. 25709
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