Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Videosorveglianza. Adozione della delibera dopo l'avvento della riforma.

Videosorveglianza. Impugnazione della delibera assembleare prima dell'avvento della riforma del condominio.
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci - Foro Brindisi 

Il Tribunale di Verona ha deciso in merito all'impugnazione di una delibera assembleare che ha approvato l'installazione di un impianto di videosorveglianza prima dell'avvento della riforma del condominio, chiarendo quali sono state le novità introdotte dall'art. 1122 ter del codice civile

Le novità introdotte in materia di videosorveglianza. L'art. 1122 ter del codice civile, colmando un vuoto legislativo in materia di videosorveglianza nell'ambito degli spazi condominiali nonché riguardo al quorum necessario per adottare la relativa delibera assembleare, stabilisce che "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. e cioè con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea portatori di almeno la metà del valore dell'edificio".

Impianto di videosorveglianza delle parti comuni, la "riforma" ne agevola l'installazione

I sistemi di videosorveglianza negli spazi condominiali, tenendo conto dei criteri fissati dal Garante per la Privacy non devono pregiudicare: la riservatezza, l'intimità ed il riserbo dei condomini e di tutti coloro che frequentano gli spazi condominiali.

L'installazione di tali sistemi, quindi, deve rispettare i seguenti criteri: la liceità, la necessità, la proporzionalità fra mezzi utilizzati ed obbiettivi.

Il fatto. Un condomino ha impugnato una delibera assembleare del 14.9.2012, e quindi prima dell'avvento della riforma che ha introdotto l'articolo 1122 ter del codice civile che disciplina gli impianti di videosorveglianza in ambito condominiale, sostenendo che tale delibera violava diritti costituzionalmente garantiti come quello alla riservatezza, alla libertà personale, ed alla protezione dei dati personali.

Dopo l'avvento della riforma il condominio convenuto adotta una nuova delibera (27.5.2014) che ha disposto l'installazione di un impianto di videosorveglianza stabilendo che, al primo atto vandalico, sarebbe stata data attuazione a tale delibera e sarebbe stato collocato l'impianto in questione.

La sentenza del Tribunale di Verona. Il giudice veronese ha constatato che a fronte dell'adozione della delibera dopo l'avvento della riforma l'interesse del condòmino ricorrente era venuto meno, dato che l'eventuale illegittimità della prima delibera era stata superata in seguito all'adozione della delibera adottata nel pieno rispetto dei criteri sanciti dal nuovo art. 1122 ter c.c. che disciplina i quorum assembleari necessari per l'approvazione di delibere che autorizzano gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Dopo aver precisato tali aspetti, quindi, la sentenza ha dovuto decidere in ordine alle spese del giudizio per l'impugnazione della delibera assembleare adottata prima dell'avvento della riforma del condominio risalente a dicembre 2012, valutando alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ante riforma la fondatezza dell'impugnazione proposta dal ricorrente.

A tal riguardo il Tribunale di Verona ha dovuto tenere conto di tre distinti orientamenti che, prima della riforma del condominio, hanno affrontato il tema della validità della delibere che disponevano l'installazione di un impianto di videosorveglianza:

  • secondo un primo orientamento l'installazione degli impianti di videosorveglianza doveva ritenersi lesiva dei diritto alla riservatezza dei singoli condomini e quindi illegittima (Trib.

    Salerno, ord. 14.12.2010);

  • un secondo orientamento prevede che per la validità della delibera che disponeva l'installazione di un impianto di videosorveglianza era indispensabile il consenso unanime di tutti i condomini (Trib.

    Di Varese, 16.6.2011);

  • secondo un terzo orientamento la delibera in questione doveva essere adottata a maggioranza, e se la ripresa delle immagini riguardava solo le parti comuni non poteva considerarsi lesiva del diritto alla riservatezza dei singoli condomini (Trib.

    Roma, sent. 30.3.2009).

Alla luce di tali contrastanti orientamenti giurisprudenziali il Tribunale di Verona si è conclusa con la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Videosorveglianza, gli spazi comuni non possono essere equiparati all'abitazione

Sentenza
Scarica Tribunale di Verona, sezione. III° civ., n. 3299 del 11.12.2015
  1. in evidenza

Dello stesso argomento