Negli ultimi anni la possibilità di affittare camere a turisti o, in generale, a persone per una o più notti, ha avuto una crescita esponenziale con la diffusione, specie nelle città storiche, di strutture come b&b, affittacamere o casa vacanze gestite da privati.
Il problema è che tali strutture ricettive, quasi sempre, si svolgono all'interno del contesto condominiale minando la tranquillità e la serenità dei restanti condomini e diventando spesso motivo di ricorso all'autorità giudiziaria.
Sul punto, di notevole interesse è la sentenza n. 3299 del 13.02.2018, pubblicata dalla quinta sezione civile del tribunale di Roma, la quale offre spunti di particolare interesse, rappresentando una rara applicazione in ambito condominiale dell'istituto previsto dall'art. 614-bis c.p.c., la c.d. astreinte.
Tale istituto, introdotto ex novo dall'art. 49 della legge n. 69/2009, consiste nell'applicazione di una misura coercitiva indiretta per gli obblighi di fare infungibili e per gli obblighi di non fare, sul modello dell'astreintes del diritto francese.
Proprio a queste ultime il legislatore italiano ha attinto per coartare la volontà del debitore e per indurlo ad adempiere al provvedimento di condanna, al fine di evitare il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, oppure di versare una somma fissa per ogni violazione.
La sua introduzione nel codice di rito, definita da molti una svolta "epocale",si affianca al già esistente 612 c.p.c. che disciplina, invece, l'esecuzione in forma specifica di una condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare.Infatti, prima del suo avvento, non esisteva un adeguato sistema di esecuzione indiretta con cui le obbligazioni e gli obblighi infungibili -nascenti da una sentenza o da altro provvedimento- potessero trovare soddisfazione.
Ad ogni modo, se tale strumento ha avuto un notevole utilizzo in ambito amministrativo, la sua applicazione nella materia condominiale è una vera rarità.
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