Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Patrimonio di edilizia residenziale pubblica, procedimento di assegnazione dell'alloggio e relativa giurisdizione

Opposizione avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica: chi è competente a giudicare?
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Accade molto spesso, anche in ambito condominiale, che determinate unità immobiliari siano di proprietà di Pubbliche Amministrazioni. La questione, in particolar modo, merita un approfondimento nei casi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica occupati da soggetti il cui diritto alla presenza, all'occupazione ed alla permanenza, possa, in qualche modo, essere venuto meno o, comunque, essere posto in discussione.

La questione trattata oggi prenderà spunto da una recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 13082/2019 pubbl. il 19/06/2019 che si è espressa in merito ad un'opposizione avverso un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica notificato all'occupante dell'immobile.

L'attore rivendicava, tra i vari motivi di doglianza, il suo diritto a vedersi assegnato l'immobile oggetto del giudizio, ritenendo di aver dimostrato l'esistenza dei requisiti per il provvedimento di assegnazione e, in subordine, chiedeva al Giudice che venisse accertato il suo diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 3 del-la L.R. 28 Dicembre 2006, n. 273, all' l'applicazione di un canone determinato, "sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in relazione all'immobile in oggetto e/o altro immobile".

Sul punto, è annosa la questione relativa alla giurisdizione: nel caso di opposizione avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica, competente a giudicare è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria oppure l'Autorità Giudiziaria Amministrativa?

Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Corte Cassazione Sez. Unite 23.11.2012 n. 20727), infatti, la materia dell'E.R.P. è compresa in quelli dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 L. 21.7.2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale dl 6.-7.2004 n. 204 e in tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi:

a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio e alla posizione e alla qualità del richiedente, e caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;

b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato, nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo.

Costruzione, il termine per la denuncia dei vizi decorre dal momento della loro conoscenza

Conseguentemente, le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.

Pertanto deve ritenersi che, nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità dell'atto di diffida al rilascio dell'immobile di E.R.P., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e/o di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contatto di locazione, la cognizione della controversia spetta al G.O.

A questo orientamento, lo stesso Tribunale Amministrativo del Lazio, si è ormai da tempo uniformato dichiarandosi incompetente in favore del Giudice Ordinario (Ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. III n. 2091/2019; Tar Lazio, Roma, Sez. III n. 8251/2018; n. 2875/18; n. 4554/2017; n. 380/2014; n. 8324/2013).

Il sismabonus sarà esteso anche all'edilizia residenziale pubblica

La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione e, si legge nella sentenza commentata, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.

La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro.

Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: "In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.

Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (artt. 1 e 15) e 17 febbraio 2010, n. 3 (artt. 4 e 13), non riservi all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo.".

Già in passato, il Tribunale di Roma - Sez. VI - ordinanza 2.1.2019 - Est.

Nardone, così si è espresso: "premessa la giurisdizione del Tribunale Ordinario nella fattispecie in esame in quanto implicante la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, ovvero il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato dall'occupante medesimo (Cfr. al riguardo Cass. SS.UU. n. 14956/2011, SS.UU. n. 3389/2002 e n. 24764/2009)".

Infine, per mera completezza, si segnala che il Tribunale di Roma, nella sentenza in commento, non abbia dato riconoscimento alla ritenuta prevalenza del c.d. "diritto alla casa", considerato, nel caso di specie, non applicabile, posti che non può configurarsi un diritto di occupare arbitrariamente, sine titulo, un immobile di proprietà aliena, men che meno di proprietà pubblica.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 13082 del 19/06/2019
  1. in evidenza

Dello stesso argomento