Vai al contenuto
marina54

Detrazione fiscale 50% per ristrutturazione edilizia

Partecipa al forum, invia un quesito

salve a tutti,

avrei bisogno per un suggerimento in merito alla lettera da inviare all'ASL, per usufruire della detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione

edilizia, qualche hanno addietro abbiamo eseguito dei lavori e abbiamo usufruito della detrazione del 36%, la dicitura che ho scritto era" Oggetto :” Comunicazione per la detrazione del 36% ai fini IRPEF”, ai sensi e per gli effetti della legge L.449/97.

Il mio dubbio essendo prorogata con la legge di stabilità la detrazione del 50%, l'articolo di legge è cambiato? la dicitura è sempre la stessa?

Ho cercato su internet e ho trovato questa: "

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali (Lettere a), b), c) e d) del comma 1, articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/2001)" è corretta?

grazie mille per l'aiuto

La segnalazione Asl non sempre è necessaria (solo quando lavorano più imprese) vedi qui --link_rimosso--

grazie

l'impresa aggiudicataria è una, ma interverranno antennista ed elettricista, anche se in tempi diversi,

ma la dicitura qual è?

Nel conteggio delle imprese non si contano i lavoratori autonomi. Decreto 81/2008.

Nel conteggio delle imprese non si contano i lavoratori autonomi. Decreto 81/2008.

Ti allego maggiori dettagli tratto da uno dei tanti articoli presenti su internet

 

Sempre l'articolo 99 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 fornisce i*casi in cui la notifica preliminare*(o comunicazione ASL)*è obbligatoria:a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del medesimo decreto;b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.Analizziamo attentamente ogni punto. Alla lettera a) si fa riferimento a cantieri in cui è prevista la presenza di*più imprese esecutrici, anche non contemporanea*(nei quali tra l'altro deve essere designato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione).Cosa si intende precisamente per*impresa esecutrice? Citiamo la definizione che il medesimo Decreto ci fornisce:*impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.L'impresa esecutrice si differenzia dal*lavoratore autonomo, che invece è*persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.Prima di approfondire meglio il punto a), passerei a interpretare i punti successivi. Il punto b) pare chiaro, mentre al punto c) si parla di*uomini/giorno. Di cosa si tratta? Anche qui è bene citare la definizione che compare nel Decreto:*entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.Gli uomini/giorno sono quindi l'unità di misura con cui si stima l'entità di un cantiere.Chiarita la terminologia utilizzata per i tre casi in cui la notifica preliminare è obbligatoria, cerchiamo di fare alcuni*esempi*relativi a situazioni concrete. Accanto ad ogni situazione riporterò a fianco un*sì*o un*no*per indicare se la notifica preliminare è obbligatoria o meno:- cantiere di entità inferiore a 200 uominigiorno in cui opera un'unica impresa esecutrice: No;- cantiere di entità superiore a 200 uominigiorno in cui opera un'unica impresa esecutrice: Sì;- cantiere in cui operano due o più imprese esecutrici: Sì;- cantiere in cui opera un'impresa esecutrice e uno o più lavoratori autonomi: No se l'entità complessiva dei lavori è inferiore a 200 uominigiorno, Sì se l'entità dei lavori è superiore a 200 uominigiorno;- cantiere in cui operano solo lavoratori autonomi: No

Partecipa al forum, invia un quesito

×