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Detrazione Fiscale su immobile danneggiato a seguito di sisma cumulo agevolazioni

In base alle indicazioni della Guida Fiscale dell'AdE i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

 

1) - quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

2) - quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

3) - quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

4) - quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

 

Un immobile, sito in Campania gravemente danneggiato e da sgombrare (giusta Ordinanza Sindacale del 1980), a seguito del terremoto dell'Irpinia del 1980, nell'ipotesi di ricostruzione con demolizione totale dello stesso il plafond massimo fruibile è la somma delle varie categorie agevolative?

 

Mi spiego meglio.

 

Ho nel caso di specie diritto alla detrazione fiscale al 50% sul totale di € 156.000,00 ovvero sia alla detrazione fiscale pari a € 96.000,00 (al 50%) più € 60.000 (al 50% nel 2018) per fornitura e collocazione di finestre comprensive di infissi termici con requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010 ?

A pag. 24 della Guida Ristrutturazioni Edilizie:

Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con

l’agevolazione fiscale (detrazione attualmente del 65%) prevista per i medesimi

interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

 

L’ intervento descritto nel quesito rientra sia nelle agevolazioni

previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni

edilizie, pertanto si potrà fruire per la medesima spesa soltanto dell’uno o

dell’altro beneficio fiscale.

 

Il cumulo massimo di spesa di € 156.000 (96.000+60.000) su cui calcolare le detrazioni fiscali è ammissibile purché le spese per ristrutturazione non superino il valore di € 96.000 includendo le eventuali spese per per risparmio energetico ammesse ad entrambi i tipi di detrazioni e per le quali si rinunci al beneficio del 65% , ed il limite di spesa di € 60.000 si riferisca a spese per risparmio energetico per le quali non si chieda il beneficio del 50%.

Quindi, nel caso di specie, posso fruire della detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazionre su euro 96000 più, sempre per lo stesso immobile, della detrazione per risparmio energetico al 50% su euro 60000 per la fornitura e la collocazione di infissi termici?

Nel tetto massimo di spesa di € 96.000 devi includere la spesa per gli infissi se per tale spesa chiedi il beneficio del 50%.

Se invece come hai prospettato nel quesito intendi chiedere il beneficio del 65% per la spesa degli infissi, il tetto massimo di € 96.000 vale per tutte le altre spese che beneficiano del 50% esclusa la spesa degli infissi.

Ma con decorrenza anno 2018 la detrazione fiscale per la fornitura e collocazione degli infissi è scesa dal 65% al 50%. Il capitolo di spesa non è autonomo e, quindi indipendente, rispetto al plafond legato ai benefici per la ristrutturazione edilizia?

 

In sostanza io posso attivare:

1) - Pratica comunale per lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile (senza includerci la Fornitura e la collocazione degli infissi). Tetto massimo di spesa € 96.000,00 (Detrazione al 50% spalmata in 10 anni; ovvero € 4.800,00 anno).

2) - Pratica Comune ed ENEA per risparmio energetico sostituzione infissi con requisiti di trasmittanza cui allegato Ministeriale. Tetto massimo di spesa € 60.000,00 (Detrazione al 50% spalmata in 10 anni; ovvero € 3.000,00 anno).

 

Mi ripeto, io non intendo inserire gli infissi in entrambe le detrazioni, la prima (ristrutturazione edilizia) satura il plafond da € 96.000,00 pertanto metto le opere "Infissi" nell'altro beneficio fiscale legato al risparmio energetico con ulteriore tetto massimo di spesa pari ad € 60.000,00.

 

Quindi in sostanza porre in detrazione € 7.800,00 (pari a € 4.800,00 + € 3.000,00) all'anno per dieci anni ?

Sbaglio ?

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