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Glossario dell'edilizia libera. I dubbi interpretativi in tema di tettoie e pensiline

Risposte chiarificatrici a dubbi interpretativi sollevati dopo l'entrata in vigore del Glossario dell'Edilizia Libera.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Risposte chiarificatrici a dubbi interpretativi sollevati dopo l'entrata in vigore del Glossario dell'Edilizia Libera. Ancora una volta si interviene per evitare irregolarità e questa volta l'oggetto in esame è rappresentato da tettoie e pensiline che sono da considerarsi parti strutturali dell'immobile e non semplici elementi di arredo. Ma si continua con altri manufatti.

I componenti della Commissione che ha stilato l'elenco delle attività inserite nel Glossario e dunque esenti da titolo abilitativo, hanno approntato una serie di risposte alle domande più frequenti per sciogliere perplessità e dubbi interpretativi che stanno venendo a galla dopo l'approvazione definitiva.

Come sempre detto, ogni attività di edilizia libera deve comunque sottostare ai vincoli indicati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e alle normative di settore (norme antisismiche, sicurezza, antincendio, tutela dal rischio idrogeologico, efficienza energetica, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004).

Una volta definito il tipo di intervento e analizzate le diverse fonti regolamentari, si rende necessario effettuare un ulteriore passaggio: individuare il titolo edilizio idoneo al caso concreto, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza; alcuni interventi rientrano nell'attività edilizia libera, per altri sarà sufficiente la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), mentre più raramente sarà necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Inoltre non va dimenticato che spesso le attività libere necessitano di autorizzazioni non prettamente di carattere edilizio, ma paesaggistico.

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In virtù dei chiarimenti approntati, il consigliere nazionale dell'Ordine dei Geometri Cesare Galbiati, in un'intervista a Il Sole 24 Ore ha tenuto a precisare che, ad esempio, le tettoie e le pensiline non possono considerarsi semplicemente elementi di arredo atti a proteggere e dunque migliorare la fruibilità di spazi pertinenziali, ma sono vere e proprie parti strutturali dell'edificio la cui realizzazione ex-novo o sostituzione, non può avvenire in regime di edilizia libera, bensì necessiterà di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), oltre che, in alcuni particolari casi, anche di un'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata.

Nel caso particolare della tettoia, ad esempio, inserita dall'Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni in materia di individuazione dello schema-tipo di Regolamento Edilizio, fra le 42 definizioni uniformi valide in tutti i regolamenti edilizi comunali, va qualificata come "elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali ".

Poiché di norma la tettoia comporta una modifica della sagoma e del prospetto ed è suscettibile di autonoma utilizzabilità, è richiesto, in base alla recente giurisprudenza, il preventivo rilascio del PdC per la sua installazione; ma laddove la conformazione e le ridotte dimensioni della struttura evidenziano la finalità di arredo o di riparo e protezione, anche degli agenti atmosferici, dell'immobile cui asservono e non rientrano in coperture volumetriche previste in un progetto assentito, sono esenti dal PdC e viene ritenuta sufficiente una SCIA o una CILA, a seconda dei casi.

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Ma gli esempi oggetto di chiarimento non si limitano a questi manufatti. I pergolati, i depositi per attrezzi, i ricoveri per animali domestici e da giardino e altri piccoli manufatti da esterno, possono rientrare fra gli interventi di edilizia libera solo nel caso in cui risultino strutture leggere posizionabili in qualunque punto dell'area di pertinenza o del giardino o terrazzo e dunque non infisse in pianta stabile al terreno (ad esempio, scavo per fondazioni leggere), ma fissate ad elementi smontabili come piastre, viti, paletti, ecc.

Altra precisazione riguarda le pergotende, tende a pergola, coperture di arredo, purché leggere; sono tutti manufatti simili fra loro che possono essere installati all'interno di aree pertinenziali senza particolari procedure autorizzative, purché rispettino precisi requisiti quali le ridotte dimensioni, una struttura nel complesso leggera e atta esclusivamente a migliorare la vivibilità degli spazi esterni.

La pergotenda, infatti, per tipologia presenta una struttura destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico (pvc) leggero, con funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Questa tenda è integrata alla struttura che risulta in tal modo un mero elemento accessorio indispensabile al sostegno e all'estensione della tenda stessa; questa, essendo retrattile, non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza e dunque non può delimitare uno spazio chiuso stabilmente configurato.

Ancora, altro elemento inserito nelle voci impiantistiche, a loro volta sottovoce della macroarea relativa alla manutenzione ordinaria del Glossario, riguarda l'impianto di estrazione fumi.

È stato osservato che non vi è alcuna specifica relativa all'intervento di sostituzione/riparazione: ci si deve limitare soltanto alla parte terminale o si può intervenire sull'intera canna fumaria? In base alla risposta di Galbiati, la canna fumaria può essere sostituita per intero laddove si profili la necessità di un adeguamento normativo, purchè non vengano interessate parti strutturali dell'immobile (in tal caso non si può più parlare di edilizia libera).

Infine, altra specifica riguarda la voce relativa al manto di copertura. Relativamente ai capannoni industriali, è da ricomprendere in questa voce anche la rimozione delle coperture in amianto che può dunque effettuarsi in regime di edilizia libera (anche se dovrà necessariamente stilarsi preventivamente un piano di demolizione, rimozione e smaltimento delle parti, da presentarsi agli organi competenti).

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