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Che cos'è l'attività edilizia libera?

Attività edilizia libera: cosa comprende e quali lavori è possibile eseguire senza comunicazione al comune, per una gestione semplificata delle opere edili nella propria abitazione.
Avv. Alessandro Gallucci 
3 Nov, 2017

Si sente spesso fare riferimento all'attività edilizia libera: che cos'è?

Quali lavori sono compresi in questo ambito?

Quali le differenze con altri interventi edilizi?

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – altrimenti noto come testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – disciplina i titoli abilitativi necessari per gli interventi di natura edilizia sugli edifici, nonché sugli impianti a loro servizio.

In particolare a disciplinare l'attività edilizia libera è l'art. 6 del testo unico.

Partiamo dalla definizione: con la locuzione attività edilizia libera s'intende fare riferimento a quegli interventi edili che non necessitano di alcuna comunicazione/abilitazione all'ente comunale.

Chi intende eseguire determinati lavori rientranti in quest'ambito può farli eseguire, come si suole dire, da un giorno all'altro, senza cioè interessarne il Comune.

La modifica delle tramezzature interne di un appartamento è una attività di edilizia libera

Quali sono i lavori che non necessitano di alcuna comunicazione? Ad individuarli è l'art. 6 del succitato d.p.r. n. 380/01. Essi sono:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  2. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

La differenza sostanziale rispetto agli interventi che necessitano di abilitazioni o comunicazioni sta nella particolare semplicità e/o rilevanza sociale degli stessi.

Nell'elencarli, la norma fa salvo il rispetto delle altre normative di settore, quali ad esempio quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Detta diversamente: il fatto che l'attività edilizia non necessiti di comunicazioni/abilitazioni non sta a significare che nell'affidamento dell'incarico all'impresa non si debbano rispettare le norme dettate dal d.lgs n. 81/08 (es. consegna al committente del DURC, ecc.).

Facciamo un esempio: Tizio ha deciso di ripitturare le pareti interne della propria abitazione.

Egli potrà rivolgersi all'impresa prescelta e concordare l'inizio dei lavori senza dover comunicare nulla all'amministrazione comunale. È bene comunque fare presente che oltre alle norme di settore come quelle appena succitate l'art. 6 del d.p.r. fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Ciò vuol dire che prima d'iniziare i lavori che si ritiene ricadano nell'ambito dell'attività edilizia libera è bene consultare l'ufficio tecnico comunale. Lo stesso discorso vale, chiaramente, anche per attività che si ritiene siano soggette a comunicazione.

Molti comuni prevedono comunque la possibilità di inviare una comunicazione facoltativa.

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