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Edilizia libera. I Comuni non possono prevedere titoli abilitativi diversi da quelli previsti dal Glossario

Se l'intervento di edilizia libera non rispetta i regolamenti comunali vigenti, il comune può intervenire per la non conformità edilizia.
Angelo Pesce 

Ad un mese dalla pubblicazione del Glossario Unico dell'Edilizia Libera (D.M. 2 marzo 2018), giungono ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi riportati in elenco, in base ai quali i Comuni non possono prevedere titoli abilitativi diversi da quelli previsti dal Glossario. È quanto emerso da un'intervista telefonica che la redazione di Edilportale ha prodotto al Dipartimento della Funzione Pubblica.

I Comuni dovranno comunque attenersi al Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e dunque non possono prevedere titoli abilitativi differenti da quelli indicati nel Glossario dell'Edilizia Libera contenente l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e sottoposte ai vari regimi giuridici. Il Glossario, infatti, è il risultato dell'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Conferenza Unificata (così come indicato dal D.Lgs. 222/2016) che ha ripreso l'elenco delle opere edilizie indicate al Titolo II - Titoli abilitativi, del Testo Unico dell'Edilizia.

Questo è quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato dalla Redazione di Edilportale in un'intervista telefonica.

In buona sostanza:

  1. il Glossario non liberalizza opere precedentemente sottoposte ad un regime diverso, ma elenca 58 interventi esemplificativi che ricadono nell'edilizia libera;
  2. L'elenco è stato semplificato sia per fornire una individuazione univoca delle opere edilizie, sia per favorire un uso più agevole da parte dei tecnici, dei semplici cittadini e della Pubblica Amministrazione;
  3. tutte le opere realizzabili esenti da titoli, dovranno comunque assoggettarsi al pieno rispetto dei vincoli indicati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti (Piani Regolatori, Piani Attuativi o qualunque altro vincolo previsto dai regolamenti comunali: vedi ad esempio, rispetto delle distanze minime, delle altezze massime, di eventuali piani colore per le facciate, ecc.) e delle normative di settore (norme antisismiche, sicurezza, antincendio, tutela dal rischio idrogeologico, efficienza energetica, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004).

A prescindere dal regime giuridico al quale l'intervento indicato dal Glossario è sottoposto, dovrà essere attuato sempre nel pieno rispetto dei suddetti regolamenti e laddove non venissero rispettati, il Comune può intervenire per la non conformità edilizia.

Un'altra specifica del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguarda le Regioni a Statuto Speciale per le quali l'immediata applicazione del Glossario Unico senza l'obbligatorietà del recepimento, è legata al tipo di intesa che la singola Regione ha stipulato con lo Stato.

Che cos'è l'attività edilizia libera?

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