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Se l'immobile non è utilizzato, non si paga la TIA

L'immobile non occupato o utilizzato per assenza dei servizi essenziali non è idoneo alla produzione dei rifiuti.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. In data 7 marzo 2008 la Società beta (concessionaria del servizio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) notificava a un avviso di accertamento relativo alla TIA (tariffa di igiene ambientale) del 2006.

In data 22 giugno 2009 Equitalia notificava a Tizio le cartelle di pagamento relative alla stessa TIA del 2006 nonché a quelle del 2005 e del 2007.

Avverso tali atti il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sostenendone l'illegittimità.

La CTR di Lucca accoglieva il ricorso, ritenendo che il mancato utilizzo dell'immobile, documentalmente provato, rendeva lo stesso incapace di produrre rifiuti e quindi faceva venir meno il presupposto impositivo.

In secondo grado, la CTR della Toscana confermava il precedente provvedimento ed evidenziava che la sentenza appellata correttamente aveva riconosciuto che il presupposto impositivo della TIA è la disponibilità di locali idonei alla produzione di rifiuti, presupposto che nella fattispecie risultava insussistente in quanto i locali in questione non avevano al tempo tale idoneità per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati.

Avverso tale decisione, la Concessionaria ha proposto ricorso per la cassazione eccependo un vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che un locale possa non essere assoggettato alla TIA per il sol fatto di non essere occupato.

Inoltre, secondo la Concessionaria, gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevedono la necessità di una denuncia annuale dell'insussistenza dei presupposti impositivi per la TIA mentre la sentenza avrebbe ritenuto sufficiente solo un obbligo iniziale e successivamente solo eventuali variazioni, senza obbligo di cadenza annuale.

Niente Imu e Tasi per il proprietario dell'immobile occupato abusivamente

Il ragionamento della Cassazione. I giudici di legittimità hanno osservato chela sentenza impugnata ha dato alla norma proprio l'interpretazione suggerita dalla ricorrente, perché, nell'affermare che i locali in questione non avevano al tempo l'idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati, ha ritenuto appunto che l'inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall'assenza dei servizi essenziali (ossia da obiettive condizioni di non utilizzabilità, previsto dalla norma) e che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell'assenza di tali servizi.

Quanto all'altra censura, gli ermellini hanno evidenziato che le comunicazioni relative all'inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti debba avvenire solo quando vi siano delle variazioni (come del resto suggerisce la lettera dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, che parla di denuncia originaria o di "variazione" e non di "denuncia annuale") e non necessariamente ogni anno.

A tal proposito il contribuente ha dimostrato documentalmente che la condizione di mancato utilizzo continua a persistere senza variazioni anche nel 2007, per cui risultava adeguatamente dimostrata l'assenza del presupposto impositivo.

TIA: riconosciuta l'illegittimità dell'IVA che finiva in bolletta

In conclusione, "Il contribuente che dimostri che l'immobile non è stato occupato o utilizzato per assenza dei servizi essenziali e come tale non aveva l'idoneità alla produzione dei rifiuti, è esentato dal pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA)".(Corte di Cassazione, Sezione V Civile, sentenza del 25 maggio 2018, n. 13120).

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