Il ddl Semplificazioni, varato dal Consiglio dei ministri il 19 giugno scorso e fortemente voluto dal Governo Letta, continua il suo iter di conversione a Palazzo Madama per poi passare al vaglio della Camera.
Al momento, non è stata ancora fissata la data per la scadenza degli emendamenti al disegno di legge.
Forte del suo nome il ddl contiene una serie di disposizioni volte al riassetto normativo ed alla semplificazioni in materia amministrativa, e, infine, misure di razionalizzazione e semplificazioni delle Pubbliche amministrazioni.
Il contenuto. Questa volta il ddl si presenta più agile con soli 39 articoli anziché gli originari 82 che in gran parte sono confluiti nel Decreto del Fare 1 licenziato dal Parlamento all'inizio di agosto ed entrato in vigore 21 agosto scorso è entrato in vigore con la legge di conversione del 9 agosto 2013, n. 98. Tutti i provvedimenti del ddl Semplificazione dovranno essere a costo zero.
In buona sostanza il nuovo disegno di legge non fa altro che proseguire l'opera intrapresa con il decreto e contribuisce a completare il quadro innovativo già delineato, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.
Alcune novità contenute per il settore dell'edilizia.
- Permessi per l'edilizia
Il ddl prevede il raddoppio dei termini per il rilascio del permesso di costruire solo in presenza di progetti particolarmente complessi da realizzare in Comuni con più di 100 mila abitanti.Attualmente l'aggravio della procedura è previsto sia per i progetti complessi sia nel caso in cui i lavori debbano essere effettuati in Comuni con più di 100 mila abitanti.
- Varianti a permessi di costruire
Le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale potranno essere realizzate con Scia.Le varianti in corso d'opera realizzate ai sensi delle norme di legge, degli strumenti urbanistici e dei titoli abilitativi non danno luogo alla sospensione dei lavori.
Ciò può avvenire a condizione della conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie, ambientali e paesaggistiche, e anche alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.
Stato attuale del Decreto del Fare 2: nessuna bozza disponibile
In merito a questo provvedimento nella scorsa settimana è circolata una bozza del c.d. Decreto del Fare 2, prontamente smentita da membri del Governo che hanno precisato che ''le notizie diffuse in formato di bozza dalle agenzie di stampa relative al contenuto del Dl Fare 2 sono del tutto infondate.
Non esiste infatti alcuna bozza''. ''Il Mise sta lavorando su diverse ipotesi, con una istruttoria approfondita che deve ancora trovare una adeguata sintesi''.
In realtà la discussione della bozza non è stata neanche calendarizzata nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri.
Molti pensano che le norme del Decreto del Fare 2 vi è un problema di copertura finanziaria.
Comunque, nella bozza diramata il settembre, vi sono due norme interessanti che vi anticipiamo:
- Compravendite case e attestato di prestazione energetica.
All'articolo 13 rubricato, liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo e disciplina in materia di attestato di prestazione energetica
Via la norma che prevede la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione di immobili ai quali non sia allegato l'attestato di prestazione energetica. In sostituzione sarà previsto un sistema di sanzioni amministrative. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti cui non sia allegato l'attestato di prestazione energetica appare esorbitante rispetto agli obiettivi della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in materia di edilizia, che prescrive la conoscibilità.Per tali motivi si è proposta la modifica al Decreto Legislativo 192/2005 sostituendo la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito, o locazione di beni immobili, prevista in mancanza dell'attestato di prestazione energetica, con sanzioni amministrative.
Il motivo di questa scelta è da rinvenirsi dalla conseguenza che la previsione di una sanzione così grave, quale la nullità, non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva comunitaria sulla prestazione energetica in materia di edilizia.Inoltre la disposizione così come concepita è destinata a incidere negativamente in un settore fortemente in crisi quale quello immobiliare.
Al contrario, gli obiettivi dettati dalla Direttiva 2010/31/UE possono efficacemente essere raggiunti prevedendo delle sanzioni amministrative sufficientemente deterrenti per il caso di mancata allegazione dell'APE ai contratti di vendita o locazione di beni immobili.
Ricapitolando con questa modifica normativa dovrebbe essere soppressa la previsione della nullità di cui all'art. 6, comma 3.bis, del D. lgs. 192/2005 (come modificato dal D.l. 63/2013 convertito con legge 90/2013), introducendo, in sostituzione, un sistema di sanzioni amministrative in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti di vendita o locazione di beni immobili.
Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l'inserimento dell'apposita clausola di presa visione di cui al comma 3, art. 6, D. lgs. 192/2005.
- Semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori.
L'art. 23 del decreto introduce alcune importanti semplificazioni in materia di procedure di deroga per l'installazione di ascensori, pur nel rispetto delle norme di sicurezza minime degli operatori chiamati a realizzare gli impianti.Questa disposizione, si propone di semplificare la concessione delle deroghe che consentono di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.
Si tratta di casistiche riscontrabili con una certa frequenza presso edifici di vecchia data, originariamente non dotati di questi impianti.
Tale preventiva deroga espressa viene rilasciata dai competenti uffici del Ministero e limitata ai soli casi, del tutto eccezionali e marginali, ovvero solo nei casi in cui tale deroga si renda necessaria per edifici di nuova costruzione, mentre nella generalità dei casi in cui tale deroga sia riferita alle particolari condizioni di edifici esistenti è prevista una semplice comunicazione al Ministero corredata di idonea certificazione di un organismo di certificazione accreditato e notificato in base alla normativa vigente per l'installazione degli ascensori.Il ricorso a tale organismo di certificazione non risulta un particolare aggravio per il soggetto richiedente la deroga, in quanto tale ricorso è comunque necessario ai fini dell'installazione dell'ascensore, e risulta più che compensato dal risparmio di tempo e di oneri amministrativi connessi al superamento della necessità dell'ottenimento di un provvedimento espresso di deroga.