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Glossario edilizia libera. Arrivano i chiarimenti dell'INAIL sugli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche

L'INAIL chiarisce quanto riportato dal Glossario dell'Edilizia Libera in tema di superamento delle barriere architettoniche.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

A due mesi dalla pubblicazione in G.U. del Glossario dell'Edilizia Libera, giunge un ennesimo chiarimento, questa volta da parte dell'INAIL, relativamente al caso specifico dell'abbattimento delle barriere architettoniche: nonostante il Glossario, vanno comunque rispettate le normative di settore.

L'INAIL chiarisce quanto riportato dal Glossario dell'Edilizia Libera in tema di superamento delle barriere architettoniche. Così come indicato nell'elenco non esaustivo del Glossario, adottato con l'obiettivo di garantire omogeneità nell'applicazione del regime giuridico, in materia di interventi edilizi, sull'intero territorio nazionale, sono ammessi quegli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche purché non comportino l'eventuale realizzazione/installazione di ascensori esterni o altri manufatti che compromettano la sagoma originaria dell'edificio.

In tal senso è prevista l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di altri apparati meccanici quali ascensori e montacarichi (anche il loro eventuale adeguamento normativo, purché non incidenti sulla struttura portante dell'immobile), e servoscala (o apparecchiature similari); nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe che permettono di superare gradini, marciapiedi, soglie o piccoli dislivelli che rappresentano veri e propri ostacoli alla mobilità autonoma di un disabile.

Come per gli altri interventi indicati nel Glossario, anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno comunque essere rispettati i vincoli indicati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e delle normative di settore (norme antisismiche, sicurezza, antincendio, tutela dal rischio idrogeologico, efficienza energetica, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004).

Il codice dei beni culturali prevale sempre sul glossario dell'edilizia libera

Proprio in riferimento ai vincoli paesaggistici o storico-artistici, per i quali l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni vincolati è subordinata ad autorizzazione del soprintendente, si chiarisce che in base al D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", alcuni interventi possono realizzarsi purché di lieve entità e di carattere "minore", cioè privo di rilevanza paesaggistica.

In base a questo decreto, pertanto, vengono indicati quelli esclusi dalla richiesta di autorizzazione (quindi ammessi come edilizia libera) e quelli invece soggetti ad autorizzazione semplificata.

Nel dettaglio:

interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

(All. A):

  • opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici (comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi), anche comportanti mutamento della destinazione d'uso (A.1);
  • opere indispensabili per l'abbattimento di barriere architettoniche, quali rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm., installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili (A.4);

interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (All. B):

  • opere necessarie per il superamento di barriere architettoniche, comportanti realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm., realizzazione di ascensori esterni o di manufatti simili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico (B.6).

in virtù di questa specifica, è bene accertarsi, prima di eseguire interventi su beni vincolati (sia dal punto di vista paesaggistico che culturale), confrontare le

opere riportate nel Glossario dell'Edilizia Libera, con quelli indicati nel D.P.R. 31/2017. Si ricorda anche che la Camera, nell'ottobre 2017, ha anche approvato il D.L. "Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche", composto di due articoli; il primo di questi prevede il coordinamento della disciplina inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche con la finalità di diffusione e adozione della progettazione universale nonché l'omogeneità delle discipline relative agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e privati e all'edilizia residenziale pubblica; in sostanza, ci si pone l'obiettivo di aggiornare e uniformare le prescrizioni tecniche vigenti in tema di abbattimento delle barriere, allineandosi alla strategia europea sulla disabilità.

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