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Atti emulativi in condominio: concetto, presupposti ed esempi pratici

Un condominio non può assumere comportamenti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ai vicini.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In linea generale la legge introduce una serie di limiti relativi al rapporto con gli altrui diritti di proprietà. Gli atti c.d. di emulazione rientrano proprio in questa tipologia di limiti, riguardando in modo specifico il rapporto tra il proprio e l'altrui diritto di proprietà.

Secondo l'articolo 833 c.c. (atti d'emulazione) sono inquadrabili in questa categoria tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Detta norma, che costituisce l'embrione della successiva elaborazione del divieto di abuso del diritto, richiede che le condotte - al fine di rientrare nel novero degli atti emulativi - non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o di arrecare ad altri una molestia.

I presupposti

In particolare l'atto emulativo vietato, ex art. 833 c.c., presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, non potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi.

Quindi per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.

Chi deve provare l'esistenza dei presupposti

È indubbio, alla luce dell'art 2697 c.c., che il peso di dimostrare la sussistenza dei requisiti suesposti gravi sull'attore che agisca in giudizio per tutelare i suoi diritti: si dovrà, quindi, in primo luogo dar prova della molestia o danno recato, per poi dimostrare l'assenza di utilità della condotta ed infine l'esistenza di un interesse esclusivo a creare nocumento, anche se la giurisprudenza ha ritenuto anche solo i primi due elementi come presupposti sufficienti per poter poi presumere il terzo.

Quando si può parlare di atto emulativo in condominio

Si può considerare emulativa l'azione del condomino che installa sul muro di recinzione del fabbricato comune al vicino un contenitore avente l'aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi, posto in direzione del balcone del vicino: emerge indiscutibilmente in questa circostanza che tale atto non reca alcun vantaggio all'agente, procurando invece danno (quanto meno preoccupazione e timore) al proprietario del fondo confinante.

Anche lo stendere il bucato ed i tappeti in modo da oscurare la finestra dell'appartamento sottostante costituisce atto emulativo, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., quando è possibile utilizzare altre posizioni o, comunque, stendere in modo da evitare l'oscuramento delle aperture sottostanti" (Trib. Genova, sez. III, 03/01/2006).

Allo stesso modo il diritto del condomino di chiudere le luci presenti nel muro del vicino, costruendo in aderenza a questo, ai sensi dell'art. 904 c. c., non può esercitarsi, per il principio generale del divieto degli atti emulativi di cui all'art. 833 c.c.: infatti tale comportamento avrebbe il solo scopo di arrecare nocumento e molestia al vicino, senza alcun vantaggio proprio (Cass. civ., sez. II, 28/11/1992, n. 12759).

Una decisione di merito ha riconosciuto come emulativo l'apposizione di pezze maleodoranti sulla siepe di confine, escludendo invece che lo fossero l'accensione di motori in orario notturno, o il cantilenare insulti verso il confinante ed i suoi familiari (Trib. Ivrea 3 Agosto 2016).

Quali sono le distanze dal confine per la siepe ingombrante?

Quando non si può parlare di atto emulativo

Posizionare dei vasi di cemento con fiori a ridosso nell'area antistante la propria abitazione non rientra nella categoria in questione qualora i vasi abbiano solo il fine di garantire un minimo di riservatezza e la collocazione di tali manufatti miri ad evitare che qualcuno posa far sostare l'autovettura dinanzi al cancello di ingresso dell'appartamento.

Non costituisce poi atto emulativo, vietato ai sensi dell'art. 833 c.c., la sostituzione da parte di un condomino di una siepe con un muro in cemento, volto a precludere ai vicini l'"inspectio" nel proprio fondo, in quanto, rimanendo la funzione del manufatto identica a quella della siepe, tale sostituzione non può dirsi manifestamente priva di utilità (Cass. civ., sez. II, 07/03/2012, n. 3598).

Alle stesse conclusioni si può arrivare per il comportamento di due condomini che, per separare il proprio giardino da quello del vicino, innalzano una struttura divisoria con pannelli riflettenti in aderenza alla rete metallica di recinzione, con l'intento di tutelare il proprio diritto alla privacy, onde evitare una intrusione da parte dei vicini e non certamente nuocere.

In ogni caso la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto emulativa la richiesta di ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, soppresso da una delibera dichiarata illegittima, considerando la sproporzione tra i costi necessari all'uopo e quelli per realizzare un impianto unifamiliare nell'appartamento dell'istante (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2016, n. 1209).

Decisioni assembleari non emulative

Allo stesso modo la domanda di un condominio in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da un condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene. Tale natura reale della pretesa esclude in radice la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c., per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario.

In ogni caso sussiste evidentemente l'interesse ad agire del condominio attore per denunciare l'avvenuto superamento dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e curare l'osservanza del regolamento di condominio.

Non è riconducibile a tale categoria neppure la delibera del condominio che, nel disporre il ripristino della recinzione della terrazza a livello attraverso l'installazione di una rete divisoria fra la parte di proprietà esclusiva del condomino e quella di proprietà comune, abbia la finalità di impedirne l'usucapione e di delimitare il confine, garantendo a tutti i condomini l'accesso alla parte comune.

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